LEGISLAZIONE REGIONALE

 

Legge regionale N. 77/89 Regione Lombardia
Regione Lombardia

AZIONE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE POPOLAZIONI APPARTENENTI ALLE ETNIE TRADIZIONALMENTE NOMADI E SEMINOMADI

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 31 ottobre 1989
e vistata dal Commissario del Governo
con nota del 12 dicembre 1989 protocollo n. 20702/2968. 90R1215
Pubblicata nel primo supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 52 del 27 dicembre 1989
Il Consiglio Regionale ha approvato
il Commissario del Governo ha apposto il visto
il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I
FINALITA' ED OBIETTIVI

articolo 1 - Finalità
La Regione Lombardia, aderendo alle dichiarazioni internazionali riguardanti il riconoscimento dei diritti dell' uomo, riconosce il diritto al nomadismo; tutela il patrimonio culturale e l'identità delle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi"; favorisce l' utilizzo da parte dei nomadi e seminomadi dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l' autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione.
La Regione Lombardia, mediante le disposizioni della presente legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni nomadi e semi-nomadi, intesi a favorire rapporti con le comunità locali ed a migliorare le interrelazioni con le istituzioni pubbliche per una più ampia tutela sociale nel rispetto della identità culturale e delle abitudini di vita delle stesse.
Ai fini della presente legge, per nomadi si intendono gli appartenenti alle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi".

articolo 2 - Obiettivi
Le finalità di cui al precedente articolo 1 sono perseguibili mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:
a) approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e delle tradizioni delle popolazioni nomadi e portare queste ultime ad una maggiore consapevolezza della realtà socioculturale lombarda;
b) salvaguardare la specificità culturale e linguistica della tradizione delle genti nomadi;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici ed un efficace utilizzo di essi da parte delle popolazioni nomadi;
d) promuovere la partecipazione delle popolazioni nomadi alla predisposizione degli interventi che li riguardano;
e) definire azioni specifiche a tutela sociale di minori;
f) prevedere momenti di confronto, anche su progetti sperimentali, fra politiche regionali di altri paesi della CEE, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali in materia;
g) incentivare tutte le iniziative tese a sensibilizzare la società civile lombarda e gli enti locali per una adeguata accoglienza dei nomadi.

TITOLO II
POLITICHE DI INTERVENTO

articolo 3 - Realizzazione di campi di sosta o di transito
I comuni singoli od associati maggiormente interessati alla presenza di nomadi realizzino campi di sosta o di transito.
I comuni singoli od associati individuano dei campi aventi le caratteristiche specificatamente previste dalla apposita deliberazione di giunta regionale, adottata previo parere dalla consulta per il nomadismo, distintamente per campi di sosta e campi di transito.
I sedimi da adibire a campi sono reperiti nelle aree da destinare a zone per attrezzature di uso pubblico dei piani regolatori generali dei comuni; i comuni potranno a tal fine introdurre apposite varianti agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 concernente "norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale".
I comuni singoli od associati possono realizzare altresì progetti di zone residenziali intese a favorire la sedentarizzazione comunitaria dei nomadi.
L' ubicazione dei campi e delle zone residenziali deve essere individuato in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.

articolo 4 - Accesso ai servizi sociali
Ai fini dell'accesso ai servizi sociosanitari anche la temporanea sosta in territorio comunale della zona sociosanitaria da parte dei nomadi cittadini italiani, costituisce titolo per la fruizione presso le USSL delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 19 della Legge n.833 del 23 dicembre 1978 concernente "istituzione del servizio sanitario nazionale".
La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì per l'accesso ai servizi sociali di cui alle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 “ordinamento dei servizi di zona", 11 aprile 1980, n. 39 "organizzazione e funzionamento delle unità sociosanitarie locali" e 6 gennaio 1986, n. 1 "riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia”.
Per i nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana si applicano le disposizioni vigenti in ordine all'accesso e alle modalità di fruizione dei servizi alla persona relativa ai cittadini stranieri e agli apolidi.
I competenti servizi delle USSL sono tenuti a verificare puntualmente le condizioni igieniche dei campi, nonché la situazione sanitaria della popolazione, anche ai fini delle vaccinazioni obbligatorie, e più in generale nella prevenzione delle malattie, articolando in tal senso il regolamento regionale 14 agosto 1981, n. 2 " regolamento di individuazione delle materie delle funzioni di competenza dei servizi della USSL ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 "per dette funzioni specifiche”.

articolo 5 - Iniziative nel campo scolastico e professionale
Ferme restando le competenze istituzionali dei soggetti preposti ai diversi tipi di intervento, per la realizzazione del piano triennale di cui al successivo articolo 12, in campo scolastico e professionale, la Regione, sentita la Consulta per il Nomadismo, attraverso il competente settore regionale può stipulare apposite convenzioni con i comuni, maggiormente interessati al fenomeno del nomadismo al fine di realizzare iniziative congiunte.
Le iniziative congiunte comportano il concorso finanziario dei comuni che provvedono alla loro gestione.

articolo 6 - Condizione di assistibilità
I benefici e le provvidenze contemplati nella presente legge e previsti dal piano triennale possono venire erogati ai nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana, solo se in regola con le vigenti norme sul soggiorno degli stranieri in Italia.
Le disposizioni di cui al precedente primo comma non trovano applicazione in relazione agli interventi sanitari urgenti.

articolo 7 - Tutela dei minori
I soggetti di cui al successivo articolo 9, ai fini del raggiungimento dell' obiettivo contenuto alla lettera e) del precedente articolo 2, devono:
a) individuare le situazioni di rischio e di disagio sociale dei minori nomadi;
b) collaboratore cogli organismi istituzionali che hanno in carico il minore per un recupero sociale dello stesso;
c) stimolare l'accesso dei minori alla rete di unità di offerta del territorio, in particolare quello previsto dalle leggi regionali 5 aprile 1980, n. 35 "Ordinamento dei servizi di zona", 11 aprile 1980, n. 39 "Organizzazione e funzionamento delle unità sociosanitarie locali" e 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" ed in generale delle reti di offerta sociosanitarie rivolte alle persone.

TITOLO III
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

articolo 8 - Contributi regionali
La Regione concede ai comuni singoli od associati un contributo in conto capitale per la realizzazione di campi di sosta o di transito secondo le modalità previste nella deliberazione di cui al primo comma del successivo art. 12.
Il contributo di cui al precedente comma è integrativo ad altri contributi previsti in materia da leggi nazionali; la cumulabilità dei contributi regionali e statali non deve superare comunque la percentuale che viene determinata dalla deliberazione di cui al primo comma del successivo articolo 12.

TITOLO IV
SOGGETTI ED ORGANISMI CONSULTIVI

articolo 9 - Soggetti
Alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche di intervento previsti dalla presente legge, concorrono nel rispetto delle specifiche competenze i seguenti soggetti:
a) la Regione Lombardia;
b) le Province;
c) i Comuni e gli enti responsabili dei servizi di zona (E. R . S. Z.), di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 5 aprile 1980, n. 35 concernente "Ordinamento dei servizi di zona";
d) altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.
Nella programmazione e nella realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti di cui al precedente primo comma, definiscono forme di raccordo con gli organi centrali e periferici delle amministrazioni statali.

articolo 10 - Consulta Regionale per il Nomadismo
E’ istituita, presso la sede della Giunta Regionale – settore coordinamento per i servizi sociali -, la Consulta Regionale per il Nomadismo per creare la partecipazione e per identificare una sede di incontro, confronto, definizione, valutazione e verifica degli obiettivi strategici nonché dei criteri e dei metodi sui quali elaborare il piano regionale degli interventi di cui al successivo art. 12.
La Consulta Regionale è composta:
a) dall' assessore al Coordinamento per i servizi sociali con funzioni di presidente;
b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali;
c) dal sindaco del comune capoluogo di regione o suo delegato;
d) da un funzionario designato dal prefetto del capoluogo di regione;
e) da un funzionario designato dal questore del capoluogo di regione;
e) da un funzionario designato dal sovrintendente scolastico regionale;
g) da un rappresentante designato dalle associazioni che si propongono statutariamente la rappresentanza e/o la tutela delle popolazioni nomadi;
h) da un rappresentante delle associazioni nazionale comuni d' Italia (ANCI);
i) da rappresentanti di altri enti ed istituzioni pubbliche, cooperative, altri soggetti privati senza scopo di lucro e che svolgono attività in tale ambito.
I componenti della Consulta Regionale per il Nomadismo sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e durano in carica 5 anni.
Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario regionale del servizio Programmazione per l'area del servizio sociale del settore coordinamento per i servizi sociali.
Ai componenti la Consulta Regionale per il Nomadismo si applica il disposto dell'articolo 43 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 concernente "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni.

articolo 11 - Comitato tecnico
La regione per lo svolgimento delle funzioni programmate nella materia, oggetto della presente legge, si avvale di un comitato tecnico.
Detto comitato è istituito presso la giunta regionale, settore coordinamento per i servizi sociali ed è composto:
a) dall' assessore al coordinamento per i servizi sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) da tre esperti di cultura nomade designati dalla Giunta regionale.
Il comitato tecnico è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica 5 anni.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del servizio programmazione per l' area dei servizi sociali del settore coordinamento per i servizi sociali.
Ai lavori del comitato tecnico, in relazione agli specifici temi trattati, possono essere invitati a partecipare i sindacati dei comuni interessati ed i funzionari regionali dei settori assistenza e sicurezza sociale, sanità ed igiene, istruzione e formazione professionale, industria ed artigianato, cultura ed informazione, oltre, infine, ad altri aspetti di problemi sul nomadismo.
Il comitato tecnico svolge i seguenti compiti:
a) promozione di indagini conoscitive intese alla individuazione della consistenza delle popolazioni nomadi, della loro distribuzione ed alla loro mobilità sul territorio lombardo;
b) predisposizione di atti e provvedimenti degli organi regionali attinenti al nomadismo previsto dalla presente legge;
c) elaborazione di proposte e di documenti di studio in ordine ad iniziative regionali concernenti i nomadi.
Ai componenti del comitato tecnico si applica il disposto dell' art. 43 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 "Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V
STRUMENTI PROGRAMMATICI

articolo 12 - Procedure e piano triennale
La Giunta regionale, sentita la Consulta Regionale per il Nomadismo e previo parere del comitato tecnico, propone all'approvazione del consiglio il piano triennale relativo agli obiettivi ed alle politiche di intervento previsti dalla presente legge esplicitando in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire nel triennio e per ogni singolo anno;
b) la territorializzazione degli interventi;
c) i criteri e la priorità;
d) le risorse umane e finanziarie necessarie;
e) gli strumenti e le modalità operative di coordinamento e di integrazione del generale sistema dei servizi, economico e del territorio, con le esigenze delle comunicazioni dei nomadi;
f) gli strumenti e le modalità di attuazione e di verifica;
g) le modalità di presentazione delle domande e relativa documentazione;
h) modalità di finanziamento e di erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi.
In conformità al piano di intervento di cui al precedente comma, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera la concessione dei contributi ai singoli soggetti beneficiari.
La Giunta regionale ad un anno e mezzo dall' approvazione del piano triennale presenta al consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano e propone altresì al consiglio per l'approvazione l' aggiornamento del piano medesimo con proprio atto amministrativo.

TITOLO VI
RISORSE UMANE, NORMA TRANSITORIA E FINANZIARIA

articolo 13 - Strutture regionali
Per lo svolgimento delle competenze di cui alla presente legge, la Giunta regionale si avvale del servizio programmazione per l'area dei servizi sociali del settore coordinamento per i servizi sociali.
Tenuto conto degli adempimenti da svolgere e delle difficoltà di avere negli organici della Giunta regionale le necessarie competenze tecniche; nelle more dell'acquisizione di nuovi operatori con le procedure previste dalla normativa vigente, la Giunta regionale assicura l'esercizio delle competenze anche attraverso:
a) il comando e/o distacco di operatori laureati e tecnici del servizio sanitario nazionale e degli enti locali;
b) la mobilità settoriale e compartimentale;
c) la stipula di contratti a termine.

articolo 14 - Norma transitoria
La Giunta regionale, in fase di prima applicazione della presente legge, delibera, sentita la competente commissione consiliare, un piano di interventi urgenti, intesi a privilegiare il soddisfacimento delle esigenze più immediate delle popolazioni nomadi.
Il piano, di cui al precedente primo comma, comprende le seguenti azioni:
a) favorire l'inserimento scolastico e la formazione professionale dei giovani nomadi, nonché l'alfabetizzazione degli adulti ivi compreso il bando di borse di studio riservate per la frequenza ai corsi di formazione professionale correlati ad attività tipiche dei nomadi e l'accesso a provvidenze per la frequenza alle scuole medie superiori e all'università;
b) promuovere ricerche sociologiche, antropologiche ed economiche sulle etnie tradizionalmente nomadi, pubblicazione dei risultati nonché organizzazione dei convegni (sui temi del nomadismo) e di conferenze volte a far conoscere alla popolazione lombarda i caratteri della tradizione nomade ed alle popolazioni nomadi della realtà socio-culturale lombarda;
c) sostenere iniziative di solidarietà organizzate secondo il dettaglio della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 concernente "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia ed iniziative sperimentali", secondo il dettaglio della presente legge anche attraverso la stipula di convenzioni dirette;
d) sostenere i comuni ed enti pubblici e privati che operano per diffondere la conoscenza delle forme espressive dei nomadi e delle loro produzioni tipiche, anche mediante l'organizzazione di mostre e di rassegne di materiale artistico ed artigianale, per divulgare e sostenere lo sviluppo delle produzioni tipiche di tali popolazioni.

articolo 15 - Norma finanziaria
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1989 la spesa complessiva di lire 3.500.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale per interventi di cui al precedente articolo 8, e lire 500.000.000 di parte corrente per gli interventi di cui al precedente articolo 14.
Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente comma, si provvede mediante riduzione, per lire 3.000.000.000, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi finanziati con mutui "iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e, per lire 500.000.000 mediante riduzione di dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali" iscritto al capitolo 5.3.2.1.544, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1989.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4 della presente legge sono a carico del fondo sanitario, parte corrente, assegnato annualmente alle U.S.S.L. 4. Agli oneri conseguenti al funzionamento della consulta di cui al precedente articolo 10 e del comitato tecnico di cui al precedente articolo 11, si fa fronte mediante impiego delle somme annualmente stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 "spese per funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e di rimborsi spese".
All'autorizzazione di spesa di cui ai precedenti articolo 5 e 13, si provvederà con successivo provvedimento di legge.
In relazione a quanto disposto dai precedenti commi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 sono approvate le seguenti variazioni: (omissis)

articolo 16 - Clausola d'urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Brevi note sull’applicazione della Legge Regionale 77/89
a cura di Carlo Berini, Associazione Sucar Drom
La Legge Regionale 77/89 per la tutela delle popolazioni appartenenti alle etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi è una buona legge, anche se sicuramente mancano alcuni elementi come la mediazione culturale, il superamento dei “campi nomadi” e il sostegno alle famiglie proprietarie di terreni agricoli, la stessa denominazione di queste popolazioni utilizzata nella Legge, ecc.
L’articolo uno e due delineano la forza di questa legge:
- chiedendo la partecipazione diretta dei rom e dei sinti
- riconoscendo e tutelando la cultura e la lingua rom e sinta
- chiedendo una reciproca conoscenza tra cultura rom/sinta e cultura maggioritaria (in senso numerico) – in buona sostanza la mediazione culturale
- uscendo da logiche assistenziali
Purtroppo però una buona legge non è sinonimo di risoluzione dei problemi esistenti, per fare ciò abbisogna del contributo di tutti e questo purtroppo è mancato.
Perché non ha funzionato questa legge? Per diversi motivi, provo ad elencare alcuni:
la legge è poco conosciuta
gli organismi consultivi previsti nella legge non sono convocati da molti anni e in ogni modo sono poco rappresentate le associazioni che lavorano in quest’ambito
si presuppone una sensibilità negli Enti Locali che purtroppo è inesistente
la stessa associazione cui appartengo non ha insistito nel sostenere la legge e a stimolare la Regione ad attuarla
gli interventi finanziati sono stati spesi dai destinatari (Enti Locali) con grave ritardo e in alcuni casi male

La lista potrebbe continuare ma credo importante, sulla base dell’esperienza maturata in questi dodici anni, provare a suggerire brevemente le possibili modalità per riattivare questa buona legge. Più che perdere un anno o due per modificare la legge, cui comunque si può iniziare a lavorare, dobbiamo chiederci: quali bisogni sono espressi dal nostro territorio regionale?
I bisogni sono molteplici e in molti casi sconosciuti, questo anche perché la nostra associazione non ha le risorse finanziarie per una presenza capillare su tutto il territorio regionale. Faccio due esempi:
- un Comune ha una presenza di famiglie rom/sinte e gli amministratori hanno maturato una sensibilità verso queste popolazioni, chi li aiuta nella predisposizione degli interventi? Nessuno.
- una famiglia allargata rom/sinta è presente in un dato territorio, chi li aiuta a far conoscere la propria situazione e le problematiche che incontra in ambito abitativo, culturale, sociale, scolastico e sanitario? Nessuno.
E’ da qui che dobbiamo partire, in altre parole conoscere. Certamente alcune situazioni già le conosciamo e già possiamo agire, ma è anche vero che non sappiamo quanti rom/sinti sono presenti, quali sono il loro problemi e nemmeno conosciamo come operano gli Enti Locali, quali esigenze esprimono. O meglio un’esigenza impellente della maggior parte dei Comuni la conosciamo: cacciare gli zingari. Ciò non ci deve scoraggiare ma dobbiamo riflettere su quanto poco abbiamo fatto nell’opera di reciproca conoscenza, di mediazione culturale.
Inoltre dobbiamo porre la nostra attenzione sul mondo “invisibile” dello spettacolo viaggiante: attività prevalente della maggiore comunità italiana, quella sinta.
Operativamente si deve immediatamente ricostituire il Comitato Tecnico, previsto dalla Legge, con una presenza maggiore d’esperti e soprattutto con la possibilità di una parte di questi esperti di muoversi su tutto il territorio regionale per promuovere la Legge a livello locale.
Il Comitato Tecnico deve predisporre:
- un piano di mappatura delle presenze e dei bisogni sia degli Enti Locali sia delle comunità rom e sinte
- un progetto regionale di mediazione culturale strutturato su tre livelli
1. Regionale di coordinamento, progettazione e verifica – potrebbe essere svolto dallo stesso Comitato Tecnico
2. Provinciale operativo
3. Comunale operativo (Comuni capoluogo)
Voglio sottolineare l’importanza del progetto di mediazione culturale, senza il quale è impossibile mettere in pratica quanto enunciato dalla Legge:
articolo 1, comma 1 - utilizzo da parte dei nomadi e seminomadi dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l’autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione
articolo 1, comma 2 - favorire rapporti con le comunità locali ed a migliorare le interrelazioni con le istituzioni pubbliche per una più ampia tutela sociale nel rispetto della identità culturale e delle abitudini di vita delle stesse
articolo 2, lettera a - approfondire la conoscenza del patrimonio culturale e delle tradizioni delle popolazioni nomadi e portare queste ultime ad una maggiore consapevolezza della realtà socioculturale lombarda
articolo 2, lettera g - incentivare tutte le iniziative tese a sensibilizzare la società civile lombarda e gli enti locali per una adeguata accoglienza dei nomadi
Questo mio breve intervento non vuole essere esaustivo, anche in relazione ai tanti temi solo accennati, sulle problematiche, irrisolte, presenti nella nostra regione e collegate alla Legge 77/89, ma vuole essere un contributo per riattivare entro i prossimi mesi un percorso virtuoso inceppato da troppi anni.

 


Legge Regionale N. 54/89 Regione veneto
Regione Veneto
INTERVENTI A TUTELA DELLA CULTURA DEI ROM E DEI SINTI
22 dicembre 1989 (BUR n. 70/1989)

Articolo 1 - Finalità generali
La Regione del Veneto intende tutelare con forme apposite di intervento la cultura dei Rom e dei Sinti, ivi compreso il diritto al nomadismo e alla sosta all’interno del territorio regionale.

Articolo 2 - Forme di intervento
Le finalità di cui all’articolo 1 sono perseguite attraverso:
a) l’erogazione dei contributi ai comuni, loro consorzi, comunità montane per la realizzazione e la gestione di campi sosta appositamente attrezzati;
b) agevolazioni per il reperimento e/o l’acquisto dell’alloggio ai Rom e ai Sinti che preferiscano adottare la vita sedentaria;
c) l’erogazione di contributi ai comuni, loro consorzi, comunità montane, enti gestori di attività di formazione professionale, istituti, enti e convitti, per l’attivazione di iniziative di istruzione per i Rom e i Sinti, con particolare riguardo per i bambini in età scolare, nonché di formazione professionale;
d) iniziative di sostegno dell’attività di artigianato e di altri mestieri tipici della cultura dei Rom e dei Sinti.
In caso di mancata richiesta o utilizzazione dei fondi assegnati dalla Regione ai soggetti individuati ai sensi del presente articolo, la Giunta della Provincia competente è delegata, previa diffida, a sostituirsi al Comune interessato per la realizzazione delle previste iniziative.

Articolo 3 - Campi sosta
Il campo sosta deve avere una superficie non inferiore a 2.000 mq. e non superiore a 4.000 mq.
Per comunità più ridotte e residenti per lunghi periodi dell’anno in un comune del Veneto, possono, quando particolari circostanze lo richiedano, essere ammessi campi sosta che prevedano superfici inferiori ai 2.000 mq.
Il campo sosta deve essere dotato di servizi igienici, prese idriche, impianto per l’allacciamento all’energia elettrica e di tutte le attrezzature idonee a garantire le normali condizioni di vita.
Al campo sosta sono garantite, a cura dell’Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, la vigilanza e l’assistenza sanitaria.
La gestione e la manutenzione del campo sosta sono assicurate, secondo criteri previamente concordati fra le parti, mediante il concorso congiunto nelle spese da parte della Pubblica Amministrazione e degli utenti, privilegiando le forme di autogestione.
Per l’accesso al campo sosta, i nomadi che intendano ivi fissare provvisoria dimora devono versare un contributo all’Amministrazione comunale, declinando nel contempo le proprie generalità.
L’ubicazione del campo sosta deve essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l’accesso ai servizi pubblici e la partecipazione degli utenti alla vita sociale.
A integrazione di quanto stabilito dall’articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, il Piano Territoriale Provinciale individua i comuni e, al loro interno, le aree idonee alla sosta dei nomadi.
I comuni procedono all’individuazione delle aree da adibire a campo sosta attraverso un' apposita variante allo strumento urbanistico.
I rapporti di dimensionamento, di cui all’articolo 25 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, tengono conto degli abitanti insediabili.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi costituiscono deroga all’articolo 1, commi 7 e 8 e, per le conseguenti sanzioni, all’articolo 15 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31. (nota 1)
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana disposizioni esecutive di attuazione per la sistemazione delle aree ai sensi della lettera g dell’articolo 32 dello Statuto.

Articolo 4 - Abitazioni stabili
I comuni, d'intesa con gli enti di tutela della cultura nomade e con i Rom e i Sinti che preferiscono scegliere la vita sedentaria, adottano opportune iniziative per favorire il loro accesso alla casa, utilizzando la legislazione vigente.

Articolo 5 - Istruzione e formazione professionale
I comuni, i loro consorzi e le comunità montane possono realizzare iniziative per favorire la scolarizzazione dei Rom e dei Sinti, con particolare riferimento ai bambini in età scolare, nonché di istruzione permanente, in forme compatibili con la cultura nomade, e in accordo con i competenti Uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione.
Possono altresì essere realizzate, dai comuni e loro consorzi, dalle comunità montane e da enti specializzati operanti nei settori, iniziative di istruzione ed educazione permanente e di formazione professionale, ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale.
Per i Rom e i Sinti che preferiscano scegliere la vita sedentaria, oltre alle iniziative previste nei commi 1 e 2, possono essere realizzati interventi che favoriscano l’accesso al lavoro, ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 6 - Attività lavorativa e artigiana
In rapporto a quanto previsto nella lettera d dell’articolo 2, e nell’ambito della legislazione regionale, possono essere realizzate iniziative di sostegno dell’artigianato o di altri mestieri tipici della cultura dei Rom e dei Sinti.
I comuni, i loro consorzi, le comunità montane, nonché organismi a carattere associativo, possono presentare alla Giunta regionale, avvalendosi anche dell’apporto di gruppi di volontariato, specifici progetti annuali o pluriennali.

Articolo 7 - Forme di contributi
Per le iniziative e le attività previste dalla presente legge, la Regione prevede l’erogazione di contributi:
a) per l’acquisto dell’area di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, fino al cento per cento della spesa;
b) per le spese di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 3, fino al cento per cento della spesa;
c) per le iniziative di cui all’articolo 5, fino al cento per cento della spesa;
d) per le iniziative di cui all’articolo 6 fino al cento per cento della spesa, sia di carattere annuale che pluriennale. (nota 2)

Articolo 8 - Domande di contributo e procedure di riparto
Ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 7, i comuni, i loro consorzi, le comunità montane, gli enti di cui all’articolo 2, lettera c) e all’articolo 6, devono presentare la relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Alla domanda devono essere allegati, in quanto a essa riferiti:
a) il progetto del campo sosta di cui all’articolo 3, con relazione tecnica e preventivo di spesa;
b) preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione del campo di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 3;
c) progetto di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, nonché di interventi che favoriscano l’accesso al lavoro, ai sensi dell’articolo 5, con preventivo di spesa;
d) per i progetti di cui all’articolo 6 gli enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all’azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per le iniziative dell’anno in questione.
Entro il 31 marzo la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.

Articolo 9 - Procedure di erogazione
I beneficiari dei contributi relativi alle opere di cui alla lettera a) dell’articolo 8 utilmente inclusi nel programma di riparto devono presentare il progetto esecutivo dell’opera prevista all’Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio entro 60 giorni dall’approvazione del programma, pena la decadenza del contributo. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che la Commissione Tecnica regionale di cui all’articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, abbia fatto conoscere motivato parere tecnico negativo, si può dare immediato inizio all’esecuzione dei lavori. (nota 3)
L’erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del Dirigente della struttura regionale competente sulla base: (nota 4)
a) per le opere di cui alla lettera a) dell’articolo 8, della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute in economia, dell’eventuale certificato di collaudo e di una attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio;
b) per le attività e le iniziative di cui all’articolo 6 e alle lettere b) e c) dell’articolo 8, di dettagliata relazione conclusiva, da redigersi di anno in anno, relativa a quanto attivato in materia dall’ente interessato.
Per le iniziative di cui all’articolo 6 e per quelle di cui alla lettera c) dell’articolo 8, può essere erogato un anticipo pari al 50% del contributo ammesso e assegnato, ad approvazione del progetto; il saldo è liquidato a consuntivo.
I progetti di scolarizzazione sono considerati per anno scolastico anziché per anno solare.
Il termine per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, di cui agli articoli 6 e 8, e per la presentazione del consuntivo, di cui al comma 3, è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la decadenza dallo stesso e la conseguente revoca, con l’obbligo di restituzione delle somme già erogate.La contabilità finale, la documentazione delle spese sostenute in economia e l’eventuale certificato di collaudo degli interventi di cui alla lettera a) dell’articolo 8 dovranno essere prodotti all’Ufficio del Genio Civile competente per territorio, congiuntamente alla richiesta di erogazione del contributo, entro trentasei mesi dalla data di approvazione del programma di riparto, pena la decadenza del contributo stesso. (nota 5)

Articolo 10 - Consulta regionale per la tutela dei Rom e dei Sinti
E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la tutela dei Rom e dei Sinti.
La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dall’Assessore regionale competente per materia;
b) da tre rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nel campo della tutela del nomadismo;
c) da un rappresentante dei comuni del Veneto designato dalla sezione regionale dell’Associazione nazionale comuni italiani;
d) da un rappresentante delle comunità montane del Veneto designato dalla sezione regionale dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani;
e) da due nomadi appartenenti alla Comunità Rom e Sinti designati dalle associazioni di cui alla lettera b);
f) da due esperti su problematiche dei nomadi designati dalla Giunta regionale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale.
I componenti della consulta rimangono in carica per 5 anni dal momento della nomina e continuano a svolgere le loro funzioni anche oltre il termine della sua durata in carica, fino alle nomine dei nuovi componenti.
Ai componenti della consulta, spettano le indennità e i rimborsi spese previsti dall’articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni e integrazioni. (nota 6)

Articolo 11 - Compiti della Consulta
La Consulta ha i seguenti compiti:
a) studiare il fenomeno del nomadismo nelle sue cause e negli effetti che determina nel tessuto sociale della Regione e in riferimento alle condizioni di vita e di lavoro dei nomadi;
b) individuare e proporre interventi generali promozionali e culturali, a favore delle comunità nomadi;
c) formulare pareri relativi allo stato di attuazione delle leggi e proposte di legge o di regolamento che riguardano il problema del nomadismo.

Articolo 12 - Abrogazione
E' abrogata la legge regionale 16 agosto 1984, n. 41.

Articolo 13 - Norme transitorie
La legge regionale 16 agosto 1984, n. 41 continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla predetta legge. In relazione alle domande già presentate fino all’entrata in vigore della presente legge, gli interessati possono richiedere, con apposita domanda da presentarsi entro il termine di cui al comma 2, che le domande stesse siano ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge.
In fase di prima applicazione, le domande di contributo vanno presentate entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 14 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, a partire dall’esercizio finanziario 1990, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 70180 “contributi a comuni, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione, manutenzione e gestione di aree destinate a campi di sosta attrezzati per nomadi Rom e Sinti” e 70182 “contributi ai comuni, loro consorzi, comunità montane, enti pubblici e privati, per iniziative di scolarizzazione e formazione professionale dei Rom e dei Sinti nonché per valorizzazione di produzioni tipiche dell’artigianato Rom e Sinti”, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1989-1991 approvato con legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5.

Articolo 15 - Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
nota 1. La legge regionale 3 luglio 1984, n. 31 è stata abrogata dall'articolo 20 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 56 che ha ridisciplinato la materia.
nota 2. Articolo così sostituito da comma 1 articolo 53 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
nota 3. La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'articolo 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
nota 4. Comma modificato da comma 1 art, 5 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, che ha attribuito la competenza originariamente in capo al Presidente della Giunta regionale al dirigente della struttura competente.
nota 5. Comma aggiunto da articolo 98 comma 3 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.
nota 6. La legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 è stata abrogata dall'articolo 189 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 che nel titolo VIII ha ridisciplinato la materia; in particolare sull'indennità vedi l'articolo 187.

 


Legge provinciale N. 15/85 Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Trento

NORME A TUTELA DEGLI ZINGARI
2 settembre 1985
Il Consiglio Provinciale ha approvato
Il Presidente della Giunta Provinciale promulga la seguente legge

Articolo 1 - Oggetto della disciplina
La presente legge disciplina gli interventi della Provincia Autonoma di Trento rivolti alla tutela degli zingari, con particolare riguardo al diritto al nomadismo e alla sosta all'interno del territorio provinciale.

Articolo 2 - Realizzazione dei campi di sosta e di transito
Ai fini di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale, d'intesa con i comuni interessati, approva, sentita la Consulta di cui all'articolo 10, piani di realizzazione di campi sosta e di transito.
I piani determinano il numero e la tipologia dei campi in relazione alle esigenze di tutela degli zingari, previa elaborazione di criteri dedotti dagli elementi conoscitivi forniti dalla Consulta.
Alla realizzazione, alla gestione dei campi provvedono i comuni interessati. Sono ammesse a finanziamento da parte della Giunta provinciale le spese per l'acquisto o l'acquisizione della disponibilità delle aree, per l'allestimento e per la gestione dei campi secondo criteri determinati dalla Giunta provinciale. In particolare per le spese di gestione la Giunta provinciale individua i tipi di spesa e la qualificazione dei costi con riguardo al numero degli utenti, tenendo altresì conto dei concorsi finanziari degli utenti medesimi

Articolo 3 - Gestione dei campi
La gestione dei campi potrà essere affidata dai comuni, mediante convenzione, ad associazioni di volontariato o a cooperative che operino senza fini di lucro nel campo della solidarietà sociale con il coinvolgimento degli utenti.

Articolo 4 - Caratteristiche dei campi sosta
Il campo sosta dovrà avere una superficie non inferiore a 2000 mq e non superiore a 4000 mq ed essere ubicato in modo da evitare ogni forma possibile di emarginazione e contenere rispettivamente fino ad un massimo di 10 o 25 roulotte.
Il campo sosta dovrà essere dotato di recinzione perimetrale, servizi igienici, docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianto per l'allacciamento all'energia elettrica ad uso privato, area di giochi per i bambini, contenitori per immondizie, cabina telefonica.
Nel campo dovrà altresì essere previsto uno spazio polivalente per riunioni o esigenze sociali, dotato di servizi igienici.
Gli zingari che intendono fissare nel campo la loro dimora dovranno versare al gestore del campo un concorso di spese ed esibire per la registrazione i documenti di identità.

Articolo 5 - Caratteristiche dei campi di transito
Il campo di transito consiste in una superficie dove possono sostare per un breve periodo gli zingari di passaggio.
Il campo sarà dotato almeno della recinzione dell'acqua potabile dei servizi igienici e degli spazi per la sosta di roulotte

Articolo 6 - Convenzioni per la gestione
Le convenzioni di cui all'articolo 3, redatte sulla base di una convenzione tipo deliberata dalla Giunta provinciale dovranno, in particolare, prevedere:
a) la durata dell'attività convenzionata;
b) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività che forma oggetto della convenzione con le attività svolte dalla Provincia o da altri enti pubblici;
c) gli impegni assunti dal comune in ordine alla concessione e alla erogazione, anche in via anticipata, del finanziamento degli oneri di gestione;
d ) la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione al comune di informazioni sull'attività svolta e sull'utilizzazione dei finanziamenti.

Articolo 7 - Vigilanza igienico-sanitaria
Al campo sosta e di transito dovrà essere garantita, a norma delle vigenti disposizioni, la vigilanza igienico - sanitaria.

Articolo 8 - Scolarizzazione per adulti e formazione professionale
I comprensori potranno realizzare iniziative di scolarizzazione per adulti e altre iniziative di educazione ricorrente, in forme compatibili con la cultura zingara cd in accordo con il Provveditorato agli studi.
La Provincia o gli enti gestori di attività di formazione professionale potranno realizzare iniziative di formazione e riconversione professionale, aventi per contenuto preferibilmente le forme di artigianato tipico della cultura zingara.
Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nell'ambito delle disposizioni previste dalle vigenti norme in materia

Articolo 9 - Sostegno dell'attività artigianale ed artistica
La Giunta provinciale potrà elaborare sentita la Consulta, nonché eventuali associazioni di volontariato interessato, piani di intervento concernenti iniziative di sostegno dell'artigianato di produzione nonché delle attività artistiche tipiche degli zingari. I piani di intervento determinano anche i criteri e le modalità per la realizzazione delle iniziative previste.
La gestione dei piani di intervento è effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3 sulla base di apposita convenzione che dispone anche le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti a carico della Provincia.

Articolo 10 - Consulta provinciale per la tutela degli zingari
E’ istituita presso la Giunta provinciale la Consulta provinciale per la tutela degli zingari.
Essa è composta dal Presidente della Giunta provinciale o da un Assessore da lui delegato con funzioni di presidente, da due membri designati dal Consiglio provinciale, da un membro designato dalla sezione provinciale dell'Opera Nomadi, da un rappresentante degli zingari, da un dipendente della Provincia, che svolge anche le funzioni di segretario ed è nominato con deliberazione della Giunta provinciale.
La Consulta resta in carica per la durata della legislatura provinciale e viene rinnovata entro quattro mesi dall'insediamento del consiglio provinciale.
Ai componenti la Consulta spettano i compensi previsti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958 n 4 e successive modificazioni fatte salve disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni.

Articolo 11 - Compiti della Consulta
La Consulta ha i seguenti compiti:
1) studiare il fenomeno del nomadismo nelle sue cause e negli effetti che determina nel tessuto sociale della provincia ed in riferimento alle condizioni di vita e lavoro degli zingari nonché fornire gli elementi conoscitivi di cui all’articolo 2;
2) esprimere pareri sui piani, sulla convenzione tipo di cui all'articolo 6 e sulle convenzioni dalla presente legge;
3) segnalare alla Giunta provinciale tutto quanto ritiene opportuno per tutelare gli zingari ed assicurare agli stessi l'esercizio dei diritti civili e politici.

Articolo 12 - Concessione ed erogazione dei finanziamenti
La Provincia dispone l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 sulla base delle domande presentate dai comuni corredate da idonea documentazione.
L'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione dei campi potrà essere disposta in una o più soluzioni sulla base di stati di avanzamento e dei certificati di regolare assunzione delle spese. L'erogazione dei finanziamenti per la gestione è disposta con le modalità di cui all'articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3.
Le somme eventualmente non utilizzate saranno restituite alla Provincia.

Articolo 13 - Autorizzazione della spesa
Per la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei campi di cui all'articolo 2 della presente legge, è autorizzata la spesa di Lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.
Per la concessione dei finanziamenti per la gestione dei campi di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Per i fini di cui all'articolo 9 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di Lire 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Articolo 14 - Copertura degli oneri
Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 l'applicazione del primo comma dell'articolo 13 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario in relazione alla voce "interventi di assistenza" indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n.4, come modificata con l'articolo 5 della legge provinciale concernente “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale l985-l987”.
Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di lire 500.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 10, ultimo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, si provvede mediante riduzione, di pari importo - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "servizi generali" indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 4
(OMISSIS)

 



Legge regionale N. 11/88 Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Friuli Venezia Giulia
NORME A TUTELA DELLA CULTURA ROM
NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA.
14-03-1988
Bollettino Ufficiale Della Regione Friuli Venezia Giulia n.34 del 15 marzo 1988
Il Consiglio Regionale ha approvato
il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tutela del patrimonio culturale e dell'identità dei Rom
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia tutela, nell'ambito del proprio territorio, il patrimonio culturale e l'identità dei Rom, giusta la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo stato di apolide (28 settembre 1954) che nel termine comprende e considera anche i Sinti ed ogni altro gruppo zingaro nomade.
Conformemente al dettato costituzionale, alle risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e del Parlamento Europeo, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia salvaguardia, negli ambiti di propria competenza, i valori culturali specifici, l'identità storica ed i processi di cambiamento in atto dei Rom.
A tal fine la Regione assicura ai Rom, nel prendere atto del nomadismo e della stanzialità, la fruizione di tutti i servizi a garantirne l'effettivo esercizio nell'autonomia culturale e socio - economica e ad assicurare la salute ed il benessere personale e sociale, nell'ambito di una più consapevole convivenza.
Le pubbliche amministrazioni, ovvero gli Enti locali singoli od associati, le Province, le Comunità montane, la Comunità collinare e le Associazioni di volontariato cui viene anche demandata l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, tramite le convenzioni di cui all'articolo 2, devono operare nel pieno rispetto dei caratteri di consapevole diversità dei gruppi Rom e dei rispettivi sottogruppi parentali.

Articolo 2 - Attività convenzionate
Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4 indicano, in ogni caso:
a) la richiesta scritta dei Rom residenti;
b) la definizione del tipo di attività sottoposta a regime di convenzione e la durata della medesima;
c) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività di cui alla lettera b) con le attività svolte dall'Ente locale nei servizi pubblici.
Le attività convenzionate vengono comunicate alla Consulta di cui all'articolo 19, che ne vaglia il lavoro e fornisce indicazioni agli Enti e Associazioni di cui all'articolo 1, comma 4.

TITOLO II
NORME DI TUTELA DEL DIRITTO AL NOMADISMO ED ALLA STANZIALITA'
ALL'INTERNO DELTERRITORIO REGIONALE

Articolo 3 - Destinatari degli interventi
La Regione, nel prendere atto del nomadismo e della stanzialità dei Rom all'interno del territorio regionale, eroga finanziamenti finalizzati alla istituzione, gestione e riadattamento di terreni stanziali e campi transito appositamente attrezzati, nella seguente misura:
a) per l'acquisto dell'area di cui all'articolo 4, comma 1 ed all'articolo 5, comma 2, fino al 90% della spesa;
b) per le spese di cui all'articolo 4, comma 2 ed all'articolo 5, comma 6, fino all'80% della spesa.
Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare che devono presentare domanda alla Giunta regionale, in rapporto ai diversi interventi da operare nei territori di competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, con allegati:
a) il progetto del campo transito e del terreno stanziale e relativo preventivo di spesa;
b) il preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione del campo transito e del terreno stanziale.
Entro il 31 marzo la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, delibera il programma di riparto dei finanziamenti.
L'erogazione dei finanziamenti è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 4 - Campo transito
Il campo transito consiste in una superficie sulla quale possono sostare - per un periodo di tempo da definirsi da parte del regolamento previsto dall'articolo 5, comma 10, comunque non superiore a mesi 3 - i gruppi di passaggio. Scaduti i tre mesi, coloro che abbiano fruito del campo transito, nelle forme previste possono chiedere di accedere al terreno stanziale di cui all'articolo 5.
Il campo transito deve essere dotato, almeno, di allacciamento alla rete idrica potabile, alla rete elettrica, di servizi igienici, di contenitori per i rifiuti solidi urbani idonei all'asporto e di cabina telefonica.
Coloro che utilizzano i campi transito devono fornire, all'atto del loro arrivo, le proprie generalità al Comune competente per territorio, eventualmente anche attraverso i servizi decentrati dello stesso.
Coloro che intendono usufruire dei campi transito ne daranno tempestiva comunicazione al Comune sia all'atto dell'arrivo che della partenza.
L'area da adibire a campo transito è soggetta ai vincoli previsti dalla presente legge e va individuata quale servizio sovrazonale in un ambito che comprende più Comuni, sentita l'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Articolo 5 - Terreno stanziale
Il terreno stanziale si considera come realtà di transizione tra la stanzialità garantita e il nomadismo tutelato, onde evitare il rischio della marginalità , in cui ci si autoemargina o si viene emarginati.
Il terreno stanziale deve avere di regola una superficie non inferiore a metri quadrati 2.000 (duemila) e non superiore a metri quadrati 3.000 (tremila).
L'area da adibire a terreni stanziali deve essere classificata, da parte di ogni singolo Comune, come zona omogenea di Tipo 0 ai sensi degli articoli 33 e 46 delle norme di attuazione del PURG, avvalendosi, se del caso, anche dell'istituzione di sottozone come indicato dall'articolo 33, ultimo comma, delle norme di attuazione citate.
Qualora un Comune intende adibire allo scopo di cui al comma 3 un'area con diversa classificazione, deve provvedere alla necessaria approvazione di motivata variante dello strumento urbanistico vigente.
L'ubicazione del terreno stanziale deve comunque essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e deve essere quindi tale da facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.
Il terreno stanziale è delimitato e dotato delle seguenti attrezzature:
a) servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;
b) illuminazione collegata alla rete pubblica;
c) impianto per l'allacciamento dell'energia elettrica ad uso privato;
d) predisposizione di spazi atti alla collocazione di strutture mobili e provvisorie idonee all'abitazione;
e) struttura - magazzino idonea all'attività lavorativa;
f) contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in modo da facilitare l'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta.
I Rom che intendono fissare nel terreno stanziale la loro dimora devono fornire all'Amministrazione comunale le proprie generalità e versare un contributo a concorso alle spese.
Deve altresì essere previsto, nei costi per la gestione e manutenzione del terreno stanziale, il concorso congiunto alla spesa sia da parte dell'Amministrazione pubblica, sia da parte degli utenti.
La manutenzione ordinaria è affidata agli utenti.
Il Consiglio Comunale competente emana apposito regolamento al fine di disciplinare quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 6 - Servizi nei terreni stanziali e campi transito
I servizi vengono assicurati per le materie di competenza, dai Comuni, che possono giovarsi a tale scopo degli strumenti del decentramento territoriale, dalla Comunità Collinare, dalle Comunità Montane, dal Consorzio e dai distretti socio - sanitari, applicando il regolamento di cui all'articolo 5, comma 10.
Le Province, i Comuni e le Unità Sanitarie Locali garantiscono la disponibilità di personale, rispettivamente operante nelle Circoscrizioni e nei distretti socio - sanitari, idoneo ad assicurare i servizi di cui al comma 1, curando comunque:
a) l'osservanza dei regolamenti nella vita del terreno stanziale e del campo transito;
b) il coordinamento con gli uffici comunali;
c) l'educazione sanitaria;
d) la prevenzione dei rischi in materia di igiene;
e) il coordinamento con le scuole frequentate dai Rom nomadi e sedentari;
f) il coordinamento con il servizio sociale dell'ufficio per la giustizia minorile (prevenzione e pena) competente per territorio, per assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 7 - Gestione dei terreni stanziali
La gestione interna dei terreni stanziali spetta agli stessi Rom che abbiano fissato in essi la loro dimora in un rapporto permanente con le strutture ed i servizi del territorio per quanto previsto dall'articolo 6.
Qualora i Rom residenti o i loro rappresentanti lo richiedono, la gestione del terreno stanziale potrà aver luogo con la partecipazione di Associazioni di volontariato di cui all'articolo 1.

Articolo 8 - Programma regionale per terreni stanziali e campi transito
La Regione individua, di concerto con i Comuni, e sentite le rappresentante dei Rom, la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approva il relativo Programma.
Il Programma regionale dei terreni stanziali e campi transito viene aggiornato, di norma, ogni cinque anni.
L'acquisizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, delle aree per i terreni stanziali costituisce, per quanto occorra, una variante agli strumenti urbanistici comunali ai fini della classificazione di cui all'articolo 5, comma 3.

Articolo 9 - Norme per favorire l'accesso dei Rom al diritto di una stabile abitazione
Sulla base della legislazione vigente, delle misure ed interventi previsti dalla CEE, come pure in base a quelli specificatamente previsti dal Fondo ristabilimento del Consiglio d'Europa, i Comuni, sentita la Consulta di cui all'articolo 19, adottano le opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa alle famiglie Rom che preferiscano scegliere la vita sedentaria.

Articolo 10 - Contributi regionali per favorire l'accesso ad abitazione anche collegata ad attività agricole
Sono estese anche ai Rom le provvidenze per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, l'ampliamento, il recupero e la trasformazione di abitazioni rurali, di cui all'articolo 89 della Legge Regionale 10 settembre 1982, n.75.
Le istanze tese ad ottenere i contributi di cui al comma 1 devono essere presentate, da parte dei diretti interessati, alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio e ai rispettivi Comuni. I Comuni, ai fini e per gli effetti degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 10 settembre 1982, n.75, prestano nella istruzione della pratica e nella realizzazione dei progetti assistenza tecnica.

TITOLO III
ATTIVITA' LAVORATIVA

Articolo 11 - Progetto speciale per iniziative cooperative di solidarietà sociale
La Regione affida all'Agenzia regionale del lavoro, istituita con l'articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 1985, n.32, la predisposizione di un progetto speciale che riguardi la costituzione e il sostegno di iniziative cooperative di solidarietà sociale volte all'inserimento dei Rom.
Qualora i Rom si trovino in condizioni di rischio ed emarginazione sociale, nei loro confronti si applica anche quanto previsto dall'articolo 8 della Legge Regionale 7 agosto 1985, n. 32.

Articolo 12 - Provvidenze per l'agricoltura e la zootecnia
Le provvidenze contributive e creditizie concesse dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'agricoltura e la zootecnia possono essere accordate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 della Legge Regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, agli appartenenti ai Rom destinatari della presente legge che intendono esercitare l'allevamento del bestiame, degli animali e la coltivazione di terreni.
Tali provvidenze sono estese all'acquisto degli equini destinati all'allevamento da vita; gli eventuali prestiti concessi per dette finalità non possono eccedere tre semestri.

TITOLO IV
NORME PER L' INSERIMENTO NELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE,
O COMUNQUE DESTINATE A FAVORIRE L'APPRENDIMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DEI GIOVANI DELLE COMUNITA ROM

Articolo 13 - Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo ed attività di sostegno
Al fine di favorire ed agevolare l'inserimento di minori appartenenti alle comunità Rom nella scuola materna e dell'obbligo, qualora se ne ravvisino la necessità e le condizioni, anche con interventi di carattere individuale, in concorso con i programmi statali e nell'intento di offrire agli stessi pari diritti ed opportunità di istruzione, nel rispetto comunque necessario alla loro cultura, la Regione eroga finanziamenti ai Comuni che assicurano corsi di inserimento dedicati ai Rom, programmati di comune accordo con il Provveditorato agli Studi.
I criteri di erogazione di tali contributi sono fissati dall'Assessore all' Istruzione, sentita la Consulta di cui all'articolo 19, nell'ambito delle modalità attualmente previste dalla Legge Regionale 26 maggio 1980, n. 10, norme regionali in materia di diritto allo studio, così come modificata con Legge Regionale 6 luglio 1984, n.26.

Articolo 14 - Inserimento nei corsi di formazione professionale e istituzione di nuovi corsi di formazione professionale
Fermo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge Regionale 16 novembre 1982, n.76, ordinamento per la formazione professionale, l'Istituto regionale per la formazione professionale cura la realizzazione di corsi di preparazione professionale relativi alle professioni e mestieri, usualmente e maggiormente praticati dal popolo Rom, sentita la Consulta di cui all'articolo 19.

Articolo 15 - Progetto di sperimentazione didattica
Per le attività di cui al presente Titolo viene elaborato un progetto di sperimentazione didattica.
Tale elaborazione è affidata all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi che ne determina le caratteristiche in accordo con la Consulta di cui all'articolo 19 e tenendo conto della necessità di assicurare il mantenimento della cultura Rom.

TITOLO V
NORME RELATIVE AI MINORI ROM

Articolo 16 - Minori in carcere con le madri e minori di madri detenute
Al fine di attuare la tutela dei minori che si trovano in carcere a causa di detenzione delle madri o che sono separati dalle madri detenute o internate, la Direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, sentita la Consulta di cui all'articolo 19 e gli organi periferici del Ministero di Grazia e Giustizia, emana direttive in conformità alla legislazione vigente.
I Comuni, nel cui territorio sono ubicati Istituti penitenziari, assicurano per i minori di cui al comma 1 la disponibilità di posti gratuiti nei propri asili nido.
Il trasporto dei minori è assicurato dal Comune stesso direttamente o attraverso servizi convenzionati con Associazioni di volontariato a ciò disponibili.

Articolo 17 - Minori in carcere per reati da loro stessi commessi
Il personale degli Enti territoriali competenti attua ogni proficuo rapporto col Servizio sociale degli Istituti penitenziari in cui sono reclusi minori Rom e con gli Uffici di servizi sociali per i minorenni, competenti per territorio, al fine di garantire opportuni interventi, la loro continuità e l'applicazione delle misure alternative alla carcerazione, previste dalla legislazione vigente.

TITOLO VI
NORME RELATIVE AD ATTIVITA' DI PROMOZIONE PER IL MANTENIMENTO,
LA TUTELA E LAVALORIZZAZIONE DELLA CULTURA ROM
ED A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA
PER LA CONOSCENZA DI TALE MINORANZA

Articolo 18 - Finanziamenti regionali
La Regione finanzia le Università della regione e gli Istituti di ricerca che svolgono attività di studio e di ricerca relative alla conoscenza ed alla diffusione della cultura Rom, sentite le Amministrazioni provinciali e le Amministrazioni comunali interessate.
In prima istanza la Regione finanzia uno studio, che deve essere affidato ad un Istituto di ricerca, pubblico o privato, vincitore di un bando di concorso pubblico che la Regione stessa dovrà emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, finalizzato a identificare la presenza Rom nel territorio regionale avendo cura particolare nel rilevare, ai fini della programmazione degli interventi previsti dalla presente legge:
a) le caratteristiche dei raggruppamenti che hanno carattere stanziale, secondo i legami parentali e le abitudini proprie dei gruppi, in relazione alla consistenza della presenza dei Rom nel territorio regionale;
b) la consistenza dei gruppi che non hanno un carattere stanziale, ma che transitano abitualmente attraverso il territorio regionale;
c) le caratteristiche, sia qualitative che quantitative, della tendenza al trasferimento in abitazioni stabili.
Lo studio di cui al comma 2 deve concludersi entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione sul BUR del bando di concorso pubblico, ovvero dalla data di affidamento della ricerca stessa.
La Regione finanzia inoltre, fino all' 80% della spesa, le attività (anche promosse da Associazioni di volontariato convenzionate) intese a diffondere la cultura dei Rom e le loro produzioni tipiche, attraverso convegni, mostre e rassegne di materiale artistico ed artigianale.

TITOLO VII
NORME RELATIVE ALLA CONSULTA REGIONALE
PER LA TUTELA DELLA MINORANZA ROM
E NORME RELATIVE ALL’INFORMAZIONE

Articolo 19 - Istituzione e strutture della Consulta
Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita una Consulta regionale detta “Consulta regionale per la tutela della cultura Rom”.
La Consulta di cui al comma 1 è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato. Ne fanno parte di diritto l'Assessore al lavoro e assistenza sociale e l'Assessore all'istruzione, formazione professionale, attività e beni culturali, o loro rappresentanti.
Possono essere chiamati a farne parte, in merito alle rispettive competenze, altri Assessori regionali, o loro rappresentanti, senza diritto di voto.
La Consulta è composta inoltre:
a) da un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI;
b) da un rappresentante della sezione regionale dell'UPI;
c) da un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCEM;
d) da un rappresentante della Comunità collinare, designato dalla stessa;
e) da quattro rappresentanti delle comunità Rom autonomamente scelti;
f) da tre esperti designati dalle Associazioni operanti a favore dei Rom;
g) da quattro esperti, designati rispettivamente dalle quattro Amministrazioni provinciali e scelti fra il personale delle Amministrazioni provinciali e comunali che si sia specificatamente interessato ai problemi dei Rom, ovvero scelto fra coloro che si occupano di cultura, emigrazione, assistenza sociale e di problemi etnici.
I membri della Consulta sono nominati, con decreto, dal Presidente della Giunta Regionale.
I componenti della Consulta restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale; il loro mandato viene meno con la cessazione dell'Organo che li ha eletti; tuttavia essi rimangono in carica fino all'insediamento dei successivi; i componenti nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine della legislatura in corso.
La Consulta ha sede presso l'Assessorato regionale al lavoro e all'assistenza sociale che provvede, peraltro, anche alla designazione del Segretario della stessa.
Sono messi a disposizione della Consulta gli atti amministrativi che essa richiede e le viene garantita la conoscenza, costantemente aggiornata, dei riparti dei finanziamenti inerenti all'applicazione della presente legge.

Articolo 20 - Compiti della Consulta
Alla Consulta spetta:
a) diffondere la conoscenza degli studi di cui all'articolo 18;
b) esprimere pareri e orientamenti agli Organi regionali sulle proposte di leggi regionali che riguardano, direttamente o indirettamente, i Rom;
c) verificare l’attuazione delle leggi regionali di competenza;
d) esprimere proposte per ulteriori studi e ricerche da attuarsi con i medesimi criteri di cui all'articolo 18;
e) formulare proposte o esprimere pareri agli Organi ed amministrazioni competenti in merito all'attuazione, nell'ambito del territorio regionale, di ogni norma nazionale e comunitaria che può garantire l'effettivo esercizio di tutti i diritti civili e politici delle popolazioni Rom presenti, in qualsiasi momento, nel territorio della regione;
f) promuovere le condizioni che rendono possibili, al fine di garantire l'osservanza delle finalità previste dalla presente legge, contatti operativi fra le singole Regioni interessate e contatti intesi a promuovere la conoscenza del problema all'interno della Comunità Alpe - Adria;
g) assumere informazioni in ordine alle modalità dei controlli operati dalle forze dell'ordine nei campi transito e nei terreni stanziali dei Rom, con particolare riferimento alle condizioni soggettive dei minori.
Spetta, altresì, alla Consulta valutare ed individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le differenti condizioni abitative, di lavoro e di salute delle popolazioni Rom per determinare, conseguentemente, priorità di interventi da adottare a favore delle popolazioni Rom.
La Consulta interviene inoltre nelle materie indicate all'articolo 2, comma 2.; all'articolo 9, comma 1.; all'articolo 13, comma 2.; all'articolo 15, comma 2.; all'articolo 16, comma 1; e agli articoli 22, 25 e 26.

Articolo 21 - Compiti delle Province in materia di informazione
Tutti gli atti amministrativi concernenti l'attuazione della presente legge sono inviati alle Province che sono tenute (eventualmente tramite il servizio sociale), su richiesta, a metterli a disposizione degli Uffici degli enti locali che si occupano dei Rom ai sensi della presente legge, come pure degli Organi periferici dello Stato e di qualunque Ministero che ne facciano richiesta.

Articolo 22 - Norme relative all'informazione
La Consulta di cui all'articolo 19 è incaricata di esprimere pareri sull'informazione radio - televisiva e sulla informazione a mezzo stampa che inferisce alla realtà dei Rom per quanto attiene alla situazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed è incaricata di assumere iniziative tese a tutelare le comunità Rom presenti, in qualunque momento, nel territorio regionale, rispetto all'informazione che su di esse viene espressa.
Spetta altresì alla Consulta - garantendo il pieno rispetto del pluralismo presente in seno alla comunità Rom - di esprimere pareri e valutazioni e formulare proposte alle istanze sui programmi dell'accesso, trasmessi dalla sede regionale della RadioTelevisione Italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n.103.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE

Articolo 23 - Termini di applicazione per l'anno 1988
In sede di prima applicazione della presente legge:
a) i termini per la concessione dei finanziamenti previsti per l'anno 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, sono fissati al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la nomina della Consulta di cui all'articolo 19 è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in mancanza delle designazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del citato articolo 19, comma 4.

Articolo 24 - Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto; termini e modalità
Per quanto attiene al commercio e all'artigianato la Regione, sentite le Camere di Commercio, in via transitoria e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza, con decreto del Presidente della Giunta, la iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all' ingrosso e al minuto, nella sezione speciale per l'esercizio del commercio ambulante nei ruoli dei mediatori d'affari, a prescindere dai requisiti previsti dalle leggi vigenti, fatti salvi comunque quelli di cui all'articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n.426, richiamato dall'articolo 2, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n.398, e solo per i Rom che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto i 35 anni di età.

Articolo 25 - Interventi della Consulta per le attività lavorative
La Consulta di cui all'articolo 19 porta a conoscenza degli organismi competenti di cui agli articoli 22 e 24 le possibilità, anche ad integrazione della normativa di regola applicata per accedere alla concessione delle licenze e autorizzazioni necessarie, tendenti a rendere effettivo il diritto al lavoro e ciò nel rispetto del dettato dell'Articolo 3 della Costituzione.
Tale impegno della Consulta viene perseguito anche per il tramite delle opportunità di informazione offerte dalla presente legge.

TITOLO IX
NORME FINANZIARIE

Articolo 26
Per le finalità previste dall'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 650 milioni, suddivisa in ragione di lire 325 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
Il predetto onere di lire 650 milioni fa carico al capitolo 5231 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio.
Lo stanziamento, in termini di cassa, del capitolo 5231 viene ridotto di lire 45 milioni. Conseguentemente, lo stanziamento del capitolo 1082, fondo riserva di cassa, del precitato stato di previsione viene elevato del medesimo importo.

Articolo 27
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, pari a complessive lire 100 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fanno carico al capitolo 5769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell'elenco n.1 allegato ai bilanci medesimi.

Articolo 28
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 1602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Articolo 29
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, commi 2 e 3, pari a complessive lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fanno carico al capitolo 5341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell'elenco n.1 allegato ai bilanci medesimi.

Articolo 30
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 18, pari a lire 75 milioni, suddivisi in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, fanno carico al capitolo 6213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell'elenco n.1 allegato ai bilanci medesimi.

Articolo 31
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 fanno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 


Legge regionale N. 47/88 Regione Emilia Romagna
Regione Emilia Romagna
NORME PER LE MINORANZE NOMADI IN EMILIA ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
- Legge Regionale 6 settembre 1993, n.34
- Legge Regionale 22 agosto 1994, n.37
- Legge Regionale 12 marzo 2003, n.2

23 novembre 1988
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna n.101 del 25 novembre 1988

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Articolo 1 - Finalità e principi
Nel quadro dell'attività di tutela delle minoranze etniche nel proprio territorio, la regione Emilia Romagna disciplina e concorre alla concreta attuazione del diritto dei nomadi al transito e alla sosta, e ad agevolare il loro inserimento nella comunità regionale.

Articolo 2 - Interventi a favore dei nomadi
Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite con:
a) attività volte a favorire la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali, delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi;
b) realizzazioni di aree-sosta attrezzate;
c) realizzazione di aree di transito
d) realizzazione di aree-sosta attrezzate a destinazione particolare;
e) attività di formazione professionale e di attuazione del diritto allo studio;
f) iniziative di sostegno all'esercizio di attività artigiane.
Al raggiungimento delle finalità predette la regione concorre mediante l'erogazione di contributi ai comuni singoli e associati secondo le modalità di cui all'articolo 15 per l'acquisto delle aree-sosta e delle aree, e con l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle specifiche leggi di settore di cui al primo comma dell'articolo 18.

Articolo 3 - Promozione culturale
Le iniziative di cui alla lettera a) dell'articolo 2 consistono in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi, indagini, mostre e rassegne sui vari aspetti della cultura del popolo nomade nelle molteplici forme espressive allo scopo di approfondire e diffonderne la conoscenza.
[Tali iniziative sono finanziate secondo le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1986, n.9 (concernente norme in materia di promozione culturale).]
[abrogato comma 2 da articolo 12 Legge Regionale 22 agosto 1994, n.37]

Articolo 4 - Aree-sosta
Le aree-sosta vengono realizzate dai comuni singoli o associati.
Le aree-sosta devono comprendere un numero massimo di 16 piazzole della superficie minima di 120 mq, ciascuna al netto dei servizi. L'area-sosta deve essere dotata delle opere di urbanizzazione primaria oltre che dei servizi igienici e di lavanderia, docce, recinzione, telefono pubblico, verde pubblico attrezzato con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi urbani l.
L'ubicazione dell'area di sosta deve essere individuata sentite le rappresentanze locali dei nomadi in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale.
[L'area di sosta deve in ogni caso essere classificata come zona omogenea D ai sensi degli articoli 13 e 39 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n.47 (concernente tutela ed uso del territorio) e successive modifiche. L'Amministrazione comunale potrà disciplinare, anche in aumento, gli spazi da destinare ai servizi igienici in generale, ai parcheggi ecc. Qualora il comune intenda adibire ad aree di sosta, aree con diversa classificazione dovrà approvare apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale n.47/1978 e successive modifiche con il rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.]
[sostituito comma 4 da articolo 4 Legge Regionale 12 marzo 2003, n.2]
L'area di sosta deve in ogni caso essere classificata come zona omogenea D o F, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, ovvero essere ricondotta alle attrezzature e spazi collettivi di cui all'articolo A-24, comma 2, lettera b) dell'allegato alla Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). L'Amministrazione comunale potrà disciplinare, anche in aumento, gli spazi da destinare ai servizi igienici in generale, ai parcheggi, ecc. Qualora il Comune intenda adibire ad aree di sosta aree con diversa classificazione dovrà approvare apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 7 dicembre 1978, n.47 (Tutela e uso del territorio) e successive modifiche, con il rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.
Per l'impianto delle aree-sosta si fa riferimento, per quanto possibile, alle norme di cui alla Legge Regionale 7 gennaio 1985, n.1 (concernente complessi turistici all'aria aperta).
Per la determinazione degli spazi pubblici e di uso pubblico si fa riferimento al n.5) del secondo comma del articolo 5 della Legge Regionale n.1/1985.
Ai fini della presente legge, ove il nomade non elegga diverso domicilio, l'area-sosta è da considerarsi come effettivo domicilio del nomade e come tale è tutelato.

Articolo 5 - Aree di transito
Le aree di transito vengono realizzate dai comuni capoluogo di provincia, dal comune di Rimini e dagli altri comuni, singoli o associati, interessati.
Tali aree, costituite da un massimo di 10 piazzole, devono essere dotate dei servizi tecnologici essenziali e devono essere classificate come "zona per attrezzature speciali di uso pubblico" (zona F di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n 1444).
La permanenza nell'area di transito non deve superare le 48 ore ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia o per ragioni accertate di forza maggiore.

Articolo 5 bis - Iniziative della Giunta regionale
La Giunta regionale emana con direttiva linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione di aree per nomadi.
[articolo aggiunto da articolo 1 Legge Regionale 6 settembre 1993, n.34]

Articolo 6 - Funzionamento dette aree-sosta e delle aree di transito
[I Comuni singoli o associati assicurano il funzionamento delle aree-sosta e di transito favorendone l'autogestione da parte degli utenti e con eventuale apporto, disciplinato da apposita convenzione, di associazioni di volontariato che operano in favore dei nomadi. ]
[sostituito comma 1 da articolo 2 Legge Regionale 6 settembre 1993 n.34]
I Comuni singoli o associati assicurano il funzionamento delle aree di sosta e di transito favorendone l'autogestione da parte degli utenti. I Comuni possono altresì stipulare convenzioni con organizzazioni del volontariato, iscritte nel registro regionale, che operano in favore dei nomadi.
Gli enti di cui al comma precedente stabiliscono con proprio regolamento i criteri di utilizzazione delle aree sosta e per le aree di transito. Stabiliscono altresì le modalità del concorso degli utenti alle spese per il relativo funzionamento e alle spese per il consumo energetico.
I contributi versati per le spese di funzionamento debbono essere utilizzati per la manutenzione e per la gestione delle aree medesime.

Articolo 7 - Aree-sosta a destinazione particolare
I comuni singoli o associati possono realizzare aree sosta aggiuntive attrezzate, sulle cui piazzole, individuate all'interno dell'area, è costituito il diritto reale di superficie in favore dei nomadi che ne facciano richiesta.
I suddetti enti adottano criteri per la costituzione di tale diritto e per la corresponsione di un canone finalizzato all'ammortamento delle spese di urbanizzazione primaria, dei costi derivanti dalla realizzazione di eventuali attrezzature di servizio, delle spese dell'eventuale acquisto da parte dei comuni singoli o associati delle aree medesime e alla copertura delle spese di manutenzione degli impianti e delle attrezzature.
Nella predisposizione di tali aree sono seguite le norme di cui all'articolo 4 e le forme di gestione previste dall'articolo 6.

Articolo 8 - Vigilanza igienico-sanitaria delle aree
La vigilanza igienico-sanitaria delle aree di cui agli articoli 4, 5 e 7, è garantita dalle Unità sanitarie locali competenti per territorio.

Articolo 9 - Abitazioni stabili
Sulla base della legislazione vigente, delle misure ed interventi previsti dalla CEE, e degli interventi specificatamente previsti dal Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa, i comuni adottano opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa dei nomadi che la richiedono.

Articolo 10 - Formazione professionale e diritto allo studio
In applicazione della Legge Regionale 25 gennaio 1983, n.6, concernente il diritto allo studio, i comuni singoli o associati favoriscono l'accesso e la frequenza al sistema scolastico dei nomadi con particolare riferimento ai bambini in età scolare, ricercando l' accordo con i competenti uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.
Ai sensi della Legge Regionale 24 luglio 1979, n.19, concernente il riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni, e successive modificazioni, sono promosse iniziative di formazione professionale dei nomadi anche finalizzate al recupero di tradizioni artigianali dei medesimi.

Articolo 11 - Attività produttive, commerciali e dello spettacolo
Ai sensi della legge 18 marzo 1968, n.337, concernente le disposizioni su circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, e dell’articolo 41 dalla Legge Regionale 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni i comuni individuano le aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, dello spettacolo ambulante e dei parchi di divertimento.
I comuni promuovono iniziative volte a creare le condizioni necessarie affinché i nomadi possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio delle attività produttive, commerciali e dello spettacolo, nonché per la concessione delle aree di vendita nei mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento.

Articolo 12 - Iniziative di sostegno delle attività artigianali
La Regione Emilia Romagna promuove le attività artigianali tipiche della popolazione nomade e ne favorisce la valorizzazione e la qualificazione. A tal fine i nomadi titolari di imprese artigiane iscritte negli appositi albi provinciali possono fruire dei benefici previsti dalla Legge Regionale 16 maggio 1986, n.13, concernente gli interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura, per la realizzazione di progetti e di iniziative aventi le finalità e le caratteristiche previste dalla legge.

Articolo 13 - Iscrizione anagrafica
Nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n.1228 sull'ordinamento della anagrafe della popolazione residente e del relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958 n.136, i comuni, a richiesta, agevolano la ricomposizione anagrafica della famiglia del nomade.

Articolo 14 - Interventi di assistenza sanitaria e sociale
I nomadi cittadini italiani residenti fruiscono delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, nonché di tutte le prestazioni sanitarie garantite agli altri cittadini.
I nomadi non aventi la cittadinanza italiana e gli apolidi hanno diritto a fruire delle prestazioni sanitarie nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Stato ai sensi della lettera a) dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n.833 concernente la istituzione del servizio sanitario nazionale.
I nomadi residenti in altre regioni e presenti nelle aree di sosta sono iscritti a cura dell'Unità sanitaria locale competente per territorio negli elenchi degli iscritti tenuti ai sensi dell' art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 secondo le procedure fissate dalla normativa regionale.
Gli interventi di assistenza sociale sono resi ai nomadi secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale 12 gennaio 1985, n.2 e con le limitazioni previste per gli stranieri al terzo comma dell' art 5 stessa legge.

Articolo 15 - Contributi
[La Regione eroga contributi ai comuni singoli o associati:
a) fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto dell'area per la realizzazione delle aree-sosta e delle aree di transito;
b) fino al 60% della spesa riconosciuta ammissibile, e comunque per un importo non superiore a lire 120 milioni per la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree-sosta e della area di transito. I due contributi sono cumulabili.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, d'intesa con le Amministrazioni interessate, elabora un programma che individua i fabbisogni per la realizzazione delle aree di sosta e di transito. Tale programma indica le priorità per l'assegnazione dei contributi.]
[sostituito comma 1 e modificato comma 2 da articolo 3 Legge Regionale 6 settembre 1993, n.34]
La Regione eroga contributi ai Comuni singoli o associati fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per l'acquisto dell'area per la realizzazione delle aree sosta e delle aree di transito;
b) per la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree-sosta e delle aree di transito. I due contributi sono cumulabili.
La Giunta regionale, sentite le Province e i Comuni interessati, elabora un programma ed individua altresì i Comuni tenuti a realizzare le aree di sosta e di transito, oltre a quelli già individuati a norma del comma 1 dell'art. 5, con priorità nell'assegnazione dei contributi ai Comuni così individuati. Ove i Comuni non provvedano alla localizzazione entro centottanta giorni, la Regione localizza l'area a mezzo dei Progetti Territoriali Operativi (PTO) di cui alla Legge Regionale settembre 1988, n.36 (articoli 7 e seguenti).
[Le modalità di presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente articolo, e la necessaria documentazione da produrre, sono indicate con provvedimento della giunta regionale.
L'approvazione e il finanziamento delle opere, le modalità di finanziamento e le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi in conto capitale, previsti dal presente articolo, seguono le norme di cui alla Legge Regionale 12 dicembre 1985, n.29, concernente le norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di Province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali.
La medesima procedura, indicata dal terzo comma dell' articolo 11 della Legge Regionale 12 dicembre 1985, n.29, è adottata anche quando le somme assegnate siano state utilizzate per la realizzazione di strutture, anche se pubbliche, diverse dalle aree-sosta e dalle aree di transito.]
[abrogati commi 3,4,5 da articolo 64 Legge Regionale 12 marzo 2003, n.2]

Articolo 16 - Comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi
E' istituito il comitato consultivo per le attività in favore dei nomadi. Il comitato è composto da:
[a) quattro membri designati dall'ANCI in rappresentanza dei comuni della regione individuati fra quelli nei quali il nomadismo assume particolare rilevanza;
b) due membri designati dall'URPER in rappresentanza delle Province della regione;]
[sostituite lettere a) e b) del comma 1 da articolo 4 Legge Regionale 6 settembre 1993, n.34]
a) gli assessori ai Servizi Sociali delle Province o loro delegati;
b) gli assessori ai Servizi Sociali dei Comuni capoluogo di provincia o loro delegati;
c) cinque membri designati dalle sezioni provinciali dell'Opera Nomadi, dei quali due nomadi;
d) il presidente della Consulta immigrazione ed emigrazione.
Il comitato è presieduto dall'assessore competente o da un suo delegato. L'assessore riferisce periodicamente al consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.
I componenti del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale. Tuttavia essi continuano le loro funzioni fino all' insediamento dei successivi.
Ai componenti del comitato spettano i compensi e i rimborsi per le spese di viaggio previsti dalle leggi regionali in materia per gli organi collegiali.

Articolo 16 bis - Gruppo di lavoro tecnico interassessorile
Al fine di consentire un maggiore raccordo tra gli assessorati competenti per rendere più efficace la capacità di analisi dell'intervento istituzionale, è istituito, con le modalità di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 18 agosto 1984, n. 44, un gruppo di lavoro tecnico interassessorile.
Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 assume anche funzioni di supporto tecnico alla Giunta Regionale per l'elaborazione del programma per la realizzazione delle aree di sosta e di transito.
[articolo aggiunto da articolo 5 Legge Regionale 6 settembre 1993, n.34]

Articolo 17 - Compiti del comitato
Il comitato di cui all'articolo 16:
a) propone studi ed attività informativa sul fenomeno del nomadismo nella vita sociale della regione e sulle condizioni di vita e di lavoro dei nomadi anche d'intesa con le Regioni cointeressate al fenomeno;
b) esprime pareri consultivi e di orientamento sulle proposte di leggi regionali che riguardino direttamente o indirettamente i nomadi;
c) esprime parere sullo stato di attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle norme comunitarie, statali e regionali volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici delle popolazioni nomadi presenti, in qualsiasi momento, nel territorio regionale;
d) esprime parere sul piano di riparto di cui all'articolo 15 e sugli atti amministrativi di maggiore rilevanza adottati in attuazione della presente legge.

Articolo 17 bis
[articolo aggiunto da articolo 6 Legge Regionale 6 settembre 1993, n.34 e successivamente abrogato da articolo 64 Legge Regionale 12 marzo 2003, n.2]

Articolo 18 - Oneri finanziari
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia Romagna provvede, mediante la utilizzazione dei fondi disponibili, a valere sulle seguenti leggi già in vigore:
a) Legge Regionale 24 luglio 1979, n.19 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni" e successive integrazioni e modifiche;
b) Legge Regionale 25 gennaio 1983, n.6 "Diritto allo studio"
c) Legge Regionale 12 gennaio 1985, n.2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale";
d) Legge Regionale 10 aprile 1986, n.9 "Norme in materia di promozione culturale" e successive integrazioni e modifiche;
e) Legge Regionale 16 maggio 1986, n.13 recante "Interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura" nell'ambito delle autorizzazioni di spese disposte anno per anno dalla legge annuale di bilancio, a norma dell'articolo 11 della Legge Regionale 6 luglio 1976 n.31 o della Legge Finanziaria Regionale a norma dell'articolo 13 bis della Legge Regionale 6 luglio 1977, n.31.
Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 15, ammontanti a Lire 2.000.000.000 per l'esercizio 1988, l'Amministrazione Regionale farà fronte con l'istituzione di apposito capitolo, nella parte spesa del bilancio regionale e con i fondi, a tale scopo accantonati, nell'ambito del Fondo globale di cui al capitolo 86500 che viene dotato della necessaria disponibilità, per garantire la copertura finanziaria della presente legge, in sede di predisposizione della legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1988, approvata dal consiglio regionale il 15 settembre 1988.
Ove necessario, la giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1988, dopo l'entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio e della presente legge, a norma di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 38 della Legge Regionale 6 luglio 1977, n.31.
[Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 ai finanziamenti degli interventi di cui al secondo comma che si rendessero necessari, si provvederà mediante specifiche autorizzazioni di spesa.]
[abrogato comma 4 da articolo 4 Legge Regionale 12 marzo 2003 n.2]
Agli oneri derivanti dal funzionamento del comitato di cui all'articolo 16 l'amministrazione regionale provvede con i fondi cui al capitolo 50020 "Spese per il funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto a membri estranei alla regione, di consigli, comitati e commissioni" del bilancio regionale di previsione.

Articolo 19 - Norma transitoria
[Nel primo provvedimento che la Giunta Regionale emana ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 sono autorizzati a presentare istanza per l'ammissione ai contributi anche i comuni singoli o associati che possano dimostrare di avere già acquistato o attrezzato aree destinate alla sosta o al transito dei nomadi nel 1988.]
[abrogato articolo da articolo 4 Legge Regionale 12 marzo 2003, n.2]

 


Legge regionale N. 82/85 Regione Lazio
Regione Lazio

NORME A FAVORE DEI ROM
24 maggio 1985
Pubblicata nel Bollettino Ufficiale il 10 giugno 1985, n.16

Articolo 1
La Regione detta norme per la salvaguardia del patrimonio culturale e l'identità dei "Rom" e per evitare impedimenti al diritto al nomadismo ed alla sosta all'interno del territorio regionale nonché alla fruizione delle strutture per la protezione della salute e del benessere sociale.

Articolo 2 - Forme di intervento
La finalità di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso i seguenti interventi:
1) erogazione di contributi ai comuni ed alle comunità montane nonché ad enti pubblici o privati costituiti con atto pubblico, che operano ai sensi del proprio statuto , senza fini di lucro, per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche ed artigianali delle popolazioni nomadi;
2) erogazione di contributi a comuni e comunità montane per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati;
3) agevolazioni per il reperimento e/o acquisto della casa alle popolazioni nomadi che preferiscono adottare la vita sedentaria;
4) organizzazione dei corsi di formazione professionale per favorire l'inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo, la valorizzazione delle loro attività lavorative artigianali e forme adeguate di riconversione professionale.
Le iniziative di cui al presente articolo 2, punto 1, possono consistere in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi ed indagini conoscitive su vari aspetti della cultura dei "Rom" e delle altre popolazioni nomadi intese a diffondere la conoscenza e l'interesse, nonché nell'organizzazione di mostre e rassegne di materiale artistico

Articolo 3
Promozione della cultura e delle attività artigianali, folcloristico ed artigianale, finalizzate alla divulgazione ed allo sviluppo delle attività e delle produzioni di tali popolazioni.
Il contributo della Regione sulla spesa relativa all'attuazione delle iniziative di cui al precedente primo comma può essere concesso fino all'ottanta per cento della spesa stessa fino al massimo del 2 per cento della spesa prevista dalla presente legge.

Articolo 4
Il campo di sosta deve essere dotato di recinzione, servizi igienici, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato ed area di giochi per bambini. L'unità sanitaria locale competente per territorio garantisce al campo di sosta la vigilanza igienica e l'assistenza sanitaria.
I Rom che intendono accedere al campo di sosta devono versare un contributo all'amministrazione comunale, con la quale concorrono congiuntamente nella gestione del campo di sosta.
L'ubicazione del campo di sosta, che deve avere una superficie non inferiore a 2.000 mq e non superiore a 4.000 mq, deve evitare ogni forma di emarginazione urbanistica e comunque deve essere individuata in modo da facilitare l'accesso ai servizi pubblici.
L'area da adibire a campo di sosta deve in ogni caso essere classificata "zona per attrezzature speciali di uso pubblico", zona F di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968. Qualora il comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione di motivata variante allo strumento urbanistico generale.

Articolo 5
Per le finalità di cui alla presente legge è prevista l'erogazione di contributi nella seguente misura:
a) per l'acquisto dell'area di cui al precedente articolo 4, secondo comma, fino al 75 per cento della spesa;
b) per le spese di cui al precedente articolo 3, primo comma, fino al 60 per cento della spesa;
c) per le iniziative di formazione professionale di cui al precedente articolo 2, fino al 100 per cento della spesa;
d) per le iniziative di sostegno all'attività artigianale, di cui al precedente articolo 2, fino al 100 per cento della spesa se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale, fino all'80 per cento per il secondo anno e fino al 60 per cento per il terzo anno.

Articolo 6
Ai fini dell'erogazione dei contributi cui al precedente articolo i comuni e gli enti gestori di attività di formazione professionale devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno con allegati, in quanto ad essa riferiti:
a) il progetto del campo di sosta e preventivo di spesa;
b) preventivo di spesa di cui al precedente articolo 3, primo comma;
e) progetto e preventivo di spesa per le iniziative di formazione professionale.
Entro il 3 marzo la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare permanente delibera il programma di riparto dei contributi.
L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base:
1) per il progetto di cui alla lettera a) del primo comma del precedente articolo, della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute in economia, dell'eventuale certificato di collaudo e di una attestazione della regolare esecuzione;
2) per la gestione del campo di sosta, vigilanza igienica ed assistenza sanitaria, nonché per l'attività di formazione professionale, di dettagliata relazione conclusiva annuale.
Per le iniziative di formazione professionale si può prevedere l'anticipo del 50 per cento del contributo ammesso a realizzazione avviata delle iniziative stesse ed il saldo a consuntivo.

Articolo 7 - Accesso alla casa
Sulla base della legislazione vigente e delle specifiche agevolazioni previste dal fondo sociale europeo e del fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i comuni, sentita la consulta regionale per la tutela delle popolazioni Rom di cui al successivo articolo 9, adottano opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa delle popolazioni nomadi che preferiscano scegliere la vita sedentaria.

Articolo 8 - Formazione professionale
I corsi di formazione professionale previste dal precedente articolo 2, punto 4), aventi preferibilmente per contenuto le forme di attività lavorative artigianali tipiche della cultura nomade, sono programmati dalla Regione, direttamente o su proposta dei comuni, sentita la consulta regionale per la tutela delle popolazioni Rom istituita dal successivo articolo 9, per far fronte alle particolari esigenze professionali di gruppi di nomadi interessati da processi di riqualificazione, riconversione o reinserimento nel lavoro.
Il consiglio regionale approva, nell'ambito del piano di intervento annuale delle iniziative di formazione professionale, il piano predisposto dalla Giunta regionale relativo all'organizzazione ed al finanziamento dell'apposito capitolo di spessa del bilancio di previsione. Tali corsi sono gestiti a norma delle disposizioni vigenti che disciplinano le attività di formazione professionale.

Articolo 9 - Consulta regionale per la tutela delle popolazioni Rom
Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge viene istituita la consulta regionale per la tutela delle popolazioni Rom (CRPR).
La consulta é composta da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di servizi sociali che la presiede;
b) gli Assessori regionali competenti in materia di cultura, urbanistica, formazione professionale ed artigianato;
c) un rappresentante del Centro Studi Zingari;
d) un rappresentate dell'Opera Nomadi;
e) un rappresentate dei comuni del Lazio designato dall'Associazione
nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);
f) un rappresentante delle comunità montane del Lazio, designato dall'Unione nazionale comunità enti montani (U.N.C.E.M.);
g) un rappresentante delle province, designato dall'Unione delle province italiane (U.P.I.);
h) tre esperti di cultura dei nomadi e di problemi dell'emarginazione, designati dalla Giunta regionale.
Possono partecipare alle riunioni della consulta, senza diritto di voto, gli altri Assessori regionali eventualmente interessati alle misure iscritte all'ordine del giorno delle singole sedute nonché i dirigenti regionali responsabili dei settori competenti nelle materie stesse.
Il dirigente del settore servizi sociali svolge le funzioni di segretario della consulta.
I componenti della consulta sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
La consulta ha sede presso l'Assessorato regionale competente in materia di servizi sociali.
Alla consulta spetta:
a) studiare le problematiche connesse al fenomeno del nomadismo, gli effetti che esso determina nella vita economica e sociale della Regione, le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi e proporre ai competenti organi ed enti soluzioni compatibili con la legislazione e la regolamentazione amministrativa italiana e regionale;
b) esprimere parere motivato sul programma annuale di interventi di cui al precedente articolo 6, sul piano annuale di organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui al precedente articolo 8;
c) esprimere parere agli organi regionali sulle proposte di legge regionale che riguardano direttamente od indirettamente le popolazioni nomadi o di origine nomade;
d) formulare proposte od esprimere pareri agli organi ed amministrazioni competenti in merito all'attuazione nel territorio regionale di leggi e provvedimenti nazionali, comunali e regionali, che possono interessare le popolazioni nomadi, particolarmente in ordine all'abitazione, all'istruzione scolastica, alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza ed assistenza, all'effettivo esercizio dei diritti civili e politici.

Articolo 10 - Disposizioni finanziarie
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1985, la spesa di 500 milioni.
La spesa di cui al precedente comma è iscritta in termini di competenze e di cassa, ai seguenti capitoli che vengono istruiti nel bilancio di previsione 1985 con la denominazione e lo stanziamento a fianco di ciascuno di essi indicati:
capitolo n 03155. "Contributi a comuni, comunità montane ed enti pubblici o privati per iniziative di promozione della cultura e delle attività artigianali delle popolazioni nomadi e dirette a favorire l'istruzione delle popolazioni stesse, nonché contributi a comuni e comunità montane per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di campi di sosta e transito per nomadi (articolo 2, punti I, 2 e 3)” L.400 milioni;
capitolo n 06645. "Spese per l'organizzazione di corsi di formazione professionale per nomadi (articolo 2, punto 4)" L.100 milioni.
Alla copertura finanziaria del suddetto onere complessivo di 500 milioni si provvede mediante riduzione in termini di cassa dal capitolo n 2980 1, elenco n 4, lettera e, del bilancio regionale 1985.
Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Articolo 11 - Disposizioni transitorie
In sede di prima applicazione della presente legge:
a) i termini per la concessione dei contributi previsti per l'anno 1985, di cui al precedente articolo 7, primo e secondo comma, sono fissati rispettivamente , al sessantesimo giorno ed al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b) la nomina della consulta al precedente articolo 9 è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in mancanza delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del secondo comma del citato articolo 9.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione Lazio.

 

 

Legge regionale N. 2/2000 Regione Toscana  
Regione Toscana

INTERVENTI PER I POPOLI ROM E SINTI
12 gennaio 2000, n. 2
21.1.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 2

Articolo 1 - Finalità
La presente legge detta norme per la salvaguardia dell’identità e lo sviluppo culturale e l’identita’ dei rom e dei sinti al fine di favorire la comunicazione fra culture, garantire il diritto al nomadismo, all’esercizio del culto, alla sosta e alla stanzialità all’interno del territorio regionale, nonché per la fruizione e l’accesso ai servizi sociali, sanitari, scolastici ed educativi.
La Regione promuove, nell’ambito della programmazione regionale, idonee iniziative di orientamento, di formazione professionale e di aiuto all’occupazione, nonché iniziative sul piano scolastico volte al mantenimento sia della lingua che delle tradizioni dei diversi gruppi rom e sinti.
Ai fini della presente legge per rom e sinti sono intesi tutti i gruppi comunemente denominati "zingari".

TITOLO I
INTERVENTI PER LA RESIDENZIALITA’ E PER IL TRANSITO

Articolo 2 - Le soluzioni abitative
Gli interventi per la residenza e l’inserimento abitativo previsti dalla presente legge sono:
a) aree attrezzate per la residenza con i requisiti indicati agli articoli 3 e 4;
b) interventi di recupero abitativo di edifici pubblici e privati previsti dall’articolo 5;
c) l’utilizzo degli alloggi sociali come previsti dalla Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell’Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
d) il sostegno per la messa a norma e/o la manutenzione straordinaria di strutture abitative autonomamente reperite o realizzate da rom e sinti;
e) la realizzazione di spazi di servizio ad attività lavorative di carattere artigianale.
Gli interventi di cui al comma 1 sono predisposti nel rispetto della struttura sociale e degli stili di vita dei gruppi, attraverso forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie interessate.

Articolo 3 - Aree attrezzate per la residenza
Le aree attrezzate per la residenza sono destinate ad accogliere le famiglie rom e sinti che gia’ risiedono o intendono stabilirsi nel territorio comunale. Le aree attrezzate sono destinate ad accogliere preferibilmente famiglie allargate o più nuclei familiari legati da vincoli di parentela, di affinità o di mutualità.
Le aree attrezzate per la residenza sono dimensionate e localizzate secondo i seguenti criteri:
a) rispondenza ad una capacità ricettiva preferibilmente non superiore alle sessanta persone;
b) collocazione delle aree attrezzate, preferibilmente su terreni di proprietà comunale o di altri enti pubblici, al fine di contenere i costi e accelerare la realizzazione delle opere;
c) la localizzazione deve garantire l’inserimento in contesti di vita attiva dotati degli elementi essenziali per rendere l’esistenza quotidiana degli abitanti organizzata e interrelata con il tessuto abitativo e sociale circostante, con l’organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona e con la rete degli istituti scolastici.
Le aree attrezzate per la residenza, in ragione delle famiglie destinatarie, del loro stile di vita, delle risorse disponibili, del contesto urbano, possono essere composte da strutture abitative integrate in uno spazio comune o da attrezzature fisse di servizio a roulotte, case mobili o strutture prefabbricate.
Le aree attrezzate sono realizzate su progetto secondo le indicazioni ed i requisiti previsti all’articolo 4.
Le aree attrezzate per la residenza sono definite dal piano regolatore generale comunale e possono essere classificate, a seconda del prevalente carattere, come zone residenziali B oppure C, ovvero come zona F, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Le aree attrezzate per la residenza possono essere ricompresse nei piani di zona per l’edilizia economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167 "Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare". In tal caso i finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere ricompresi, fatte salve le finalita’ della loro specifica destinazione, nel piano finanziario del programma di edilizia economica popolare convenzionata o sovvenzionata. In questa eventualità, la popolazione da accogliere in dette aree é ricompresa nella determinazione del fabbisogno insediativi residenziale comunale.

Articolo 4 - Requisiti delle aree residenziali attrezzate
Le caratteristiche tecniche dei singoli interventi, fermi restando i requisiti di igienicita’ e salubrità, sono di volta in volta fissati dal Comune e recepiti nel progetto, predisposto in base ad una attenta analisi socio-abitativa del gruppo destinatario e con la sua attiva partecipazione ed in base a criteri di integrazione urbana e ambientale.
In rapporto alle diverse situazioni, l’area attrezzata per la residenza può consistere:
a) nella realizzazione di un nucleo essenziale minimo di servizi consistente in un blocco di cucina-soggiorno e servizi igienici per ciascuna famiglia con parcheggio e terreno di pertinenza, di supporto ad abitazioni mobili;
b) nella realizzazione di una unità abitativa minima, camera, cucina-soggiorno, servizi igienici, spazio di pertinenza, integrata in uno spazio comune, aggregata ad altre o autonoma.
E’ prevedibile in progetto l’ulteriore sviluppo del nucleo di servizi o l’ampliamento dell’unità abitativa, anche con risorse proprie dei gruppi familiari e attraverso procedure di costruzione facilitata o di autocostruzione guidata.
Nell’organizzazione delle aree e’ promossa la partecipazione dei gruppi dei Rom e dei Sinti destinatari degli interventi e delle associazioni di volontariato.
Per le aree attrezzate e le unità abitative o di servizio realizzate ai sensi della presente legge al fine di decongestionare gli insediamenti esistenti e di superare le condizioni di grave precarietà abitative esistenti possono essere applicati i criteri di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" in materia di alloggio sociale.

Articolo 5 - Il recupero abitativo di edifici pubblici e privati
Il recupero ad uso abitativo riguarda il patrimonio edilizio pubblico o privato e prevede:
a) forme di recupero leggero con costi adeguati ai benefici raggiunti;
b) vincolo di utilizzo sociale dell’immobile per un tempo adeguato all’investimento effettuato.
Le caratteristiche tecniche delle abitazioni recuperate ai sensi del presente articolo sono fissate secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2.

Articolo 6 - Requisiti delle aree attrezzate alla sosta breve
Nei Comuni interessati dalla sosta temporanea di famiglie di rom e di sinti e indicati dagli atti della programmazione regionale, sono predisposte aree attrezzate alla sosta breve.
A tal fine possono essere utilizzate le aree multifunzionali di interesse generale indicate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche.
L’area attrezzata per la sosta breve deve essere fornita di impianto di fornitura di energia elettrica, di erogazione idrica, di servizi igienici, di lavatoi e vasche, di smaltimento rifiuti ed essere possibilmente ombreggiata. Le caratteristiche tecniche e urbanistiche delle aree attrezzate alla sosta breve sono determinate ai sensi del comma 2 con deliberazione della Giunta regionale.
La regolamentazione delle modalità e dei tempi della sosta nelle suddette aree sono definite dal Comune che provvede anche al funzionamento e alla manutenzione delle aree medesime.

Articolo 7 - Organizzazione e gestione delle aree residenziali attrezzate
Il Comune con proprio regolamento disciplina:
a) le condizioni per l’ammissione e per la permanenza nell’area;
b) le modalita’ di utilizzo dell’area;
c) le modalita’ di utilizzo dei servizi presenti.
Il regolamento di cui al comma 1 individua altresì le tipologie delle attività lavorative che possono essere svolte nelle aree e le modalità per la loro autorizzazione. Il regolamento disciplina ogni altro aspetto concernente le regole di convivenza e prevede la costituzione di un comitato per la gestione dell’area medesima con la presenza dei rappresentanti dei rom e sinti presenti o di loro associazioni.
Il Comune, tramite il personale del distretto socio-sanitario nel cui territorio è ubicata l’area residenziale, provvede ad acquisire le informazioni utili ad attuare gli adempimenti igienico-sanitari di obbligo, a promuovere le prestazioni di natura sanitaria, ove necessario, ed a consentire l’inserimento scolastico dei minori.

TITOLO II
ATTIVITA’ PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE

Articolo 8 - Attività formative e lavorative
I Comuni e le Comunità montane autonomamente ed in attuazione della programmazione regionale attuano idonee iniziative metodologicamente adeguate all’utenza rom e sinti per favorire il loro inserimento nelle attività di orientamento al lavoro, formazione professionale e di aiuto all’occupazione.
Fatto salvo quanto previsto dalle norme comunitarie, statali e regionali per gli interventi di aiuto all’occupazione ed in particolare quanto contenuto nella Legge Regionale 26 aprile 1993 n.27 "Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile", nella Legge Regionale 12 aprile 1994 n.29 "Interventi straordinari a favore delle imprese toscane" gli inserimenti lavorativi sono attuati secondo quanto previsto dagli articolo 32 e 51 della Legge Regionale 3 ottobre 1997, n.72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati" e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9 - Assistenza sanitaria
Ai Rom e ai Sinti le prestazioni sanitarie sono fornite dalla Azienda unità sanitaria locale, di seguito denominata Azienda USL, competente per territorio e quelle assistenziali dal Comune nel cui territorio essi hanno abituale dimora.
L’Azienda USL provvede a rilasciare il documento per l’assistenza sanitaria secondo la normativa statale e regionale vigente.
Ai rom e sinti non iscritti al servizio sanitario nazionale si applicano, ove ricorrono, le disposizioni di cui all’articolo 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n.394.
Nei casi di accertata condizione di indigenza i Comuni possono utilizzare quote del fondo sociale di cui all’articolo 16 della Legge Regionale 72/97 e successive modificazioni e integrazioni attribuito a parametro, per prestazioni di assistenza sanitaria eventualmente erogate attraverso le associazioni di volontariato operanti nel settore sanitario.

Articolo 10 - Scolarizzazione e istruzione
Allo scopo di promuovere l’assolvimento dell’obbligo scolastico secondo le vigenti leggi da parte dei rom e dei sinti in eta’ scolare:
a) i servizi sociali competenti per territorio provvedono a verificare che l’obbligo scolastico sia regolarmente assolto e si adoperano, in collaborazione con i servizi sanitari del distretto socio-sanitario e con l’istituzione scolastica, per rimuovere gli ostacoli che impediscono una normale frequenza dei minori a scuola;
b) i Comuni accertano tramite i propri operatori, gli operatori distrettuali delle Aziende USL ed eventualmente anche tramite la collaborazione di volontari singoli o delle associazioni di volontariato, il reale inserimento dei rom e dei sinti in età scolare nelle classi, in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e possono attivare progetti integrati di sostegno ai sensi dell’articolo 28 della Legge Regionale n.72/97 e successive modificazioni e integrazioni, anche comprensivi di azioni mirate all’ambientamento scolastico, funzionali alla socializzazione e promozione linguistica.
I Comuni assicurano ai minori rom e sinti in età scolare gli interventi ordinari di diritto allo studio secondo le modalità previste dalla Legge Regionale 19 giugno 1981 n. 53 "Interventi per il diritto allo studio".
I Comuni individuano nell’ambito dei progetti di area di cui agli articoli 9 e 10 della Legge Regionale n.53/81 le forme e le modalità atte ad assicurare lo sviluppo dei progetti integrati di sostegno di cui al comma 1 ed a promuovere l’adempimento dell’obbligo scolastico.

Articolo 11 - Educazione permanente e interscambio culturale
Al fine di preservare il patrimonio culturale dei rom e sinti possono essere attivati nell’ambito delle politiche sociali integrate di cui al Titolo IV della Legge Regionale n.72/97 e successive modificazioni e integrazioni progetti finalizzati a:
a) conservare la lingua, la storia, i costumi anche attraverso la istituzione di corsi in lingua "romané";
b) salvaguardare le manifestazioni tradizionali;
c) valorizzare la produzione artigianale favorendo la partecipazione a mostre e mercati.

TITOLO III
PROGRAMMAZIONE

Articolo 12 - Atti di programmazione
Gli atti della programmazione regionale individuano, sentite le articolazioni zonali delle conferenze dei sindaci, di cui all’articolo 12 della Legge Regionale n.72/97 e successive modificazioni e integrazioni, territorialmente interessate, i Comuni sedi di accoglienza di Rom e Sinti, nonché determinano le iniziative dirette, le modalità e le misure di sostegno alla programmazione locale, le procedure di attuazione e di verifica ai fini dell’efficace realizzazione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti titoli.
L’individuazione dei Comuni sedi di accoglienza con riferimento agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), ed e) costituisce, ove non già prevista, integrazione del piano regionale di indirizzo territoriale con efficacia prescrittiva, secondo le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 5, della Legge Regionale 11 agosto 1999, n.49 "Norme in materia di programmazione regionale" e della Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio".

Articolo 13 - Indirizzi della programmazione
Al fine di utilizzare in maniera efficace le risorse disponibili, per gli interventi di cui al Titolo I sono privilegiati i progetti che prevedono:
a) l’integrazione del contributo regionale con altre risorse pubbliche o private;
b) la promozione di opportunità di formazione professionale e di occupazione nella realizzazione degli interventi;
c) la ricerca di forme di partecipazione diretta dei destinatari degli interventi, come l’autocostruzione guidata e l’autorecupero;
d) l’adozione di tipologie, procedure e modalità realizzative che consentono economie di scala.
Il contributo della Regione all’attuazione dei programmi locali determinato in relazione alla disponibilità di bilancio dagli atti della programmazione regionale non può in alcun caso eccedere l’80% della spesa ammissibile ed é liquidato con le modalità fissate nei medesimi atti di programmazione.
I Comuni individuati dagli atti di programmazione regionale predispongono in forma singola o associata e approvano i progetti per gli interventi di cui agli articoli 2 e 6 nei tempi previsti dal piano integrato sociale regionale di cui alla Legge Regionale n.72/97 e successive modificazioni e integrazioni.
I progetti, redatti secondo i criteri della presente legge, esecutivi ai sensi dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n.109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni sono trasmessi al presidente dell’articolazione zonale della conferenza dei sindaci e inseriti nel piano zonale di assistenza sociale.
I progetti possono essere elaborati dai Comuni singoli o associati. I Comuni provvedono direttamente alla realizzazione degli interventi o, in relazione alla tipologia degli interventi stessi possono avvalersi dei soggetti indicati all’articolo 7, comma 8, della Legge Regionale n.72/97 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IV
NORME FINALI

Articolo 14 - Norma finanziaria
Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con il fondo istituito ai sensi dell’articolo 68 della Legge Regionale n.72/97 e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri stanziamenti a tal fine previsti nel bilancio regionale.
Il programma finanziario di cui all’articolo 9, comma 4, della Legge Regionale n.72/97 e successive modificazioni ed integrazioni determina la quota di risorse da ripartire ai Comuni riservate ai progetti recanti interventi per l’abitazione e per l’allestimento di aree attrezzate per la residenza e la sosta.

Articolo 15 - Abrogazione
La Legge Regionale n.73, del 18 aprile 1995, "Interventi per i popoli rom e sinti" è abrogata.

 

 

Legge regionale N. 6/92 Regione Liguria
Regione Liguria
Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22 luglio 1992
Protocollo n.2598

Articolo 1 - Principi e finalità generali
La Regione Liguria tutela la cultura e l'identità delle minoranze zingare e nomadi. A tal fine detta norme per favorire il diritto al nomadismo ed alla stanzialità sul territorio regionale, il diritto a fruire dei servizi pubblici, i diritti all'attività lavorativa, alla formazione e sviluppo dell'istruzione scolastica e professionale.
Destinatari delle norme di cui alla presente legge sono gli zingari di cittadinanza italiana e quelli di cittadinanza straniere o apolidi nel rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno in Italia.

Articolo 2 - Forme di intervento
Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguibili attraverso:
a) erogazione di contributi ai Comuni, singoli o associati, e Comunità Montane per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta appositamente attrezzati e di campi di transito;
b) predisposizione di programmi di intervento, di concerto con gli enti di cui al punto a), per garantire ai nomadi tutela sociale ed assistenza sanitaria pari a quella della popolazione ligure;
c) iniziative di sostegno dell'attività di artigianato e di commercio di prodotti tipici dei nomadi;
d) erogazione di contributi per il supporto ed iniziative di istruzione con particolare riguardo ai bambini in età scolare, alle Province, ai Comuni, singoli o associati, alle Comunità Montane, agli enti gestori di attività di formazione professionale e alle associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15;
e) predisposizione, preferibilmente di intesa con le Regioni limitrofe, di programmi di corsi di formazione professionale per attività artigianali tipiche delle minoranze etniche nomadi nonché di progetti di riconversione professionale;
f) agevolazioni per il reperimento della casa da parte degli appartenenti alle popolazioni nomadi che preferiscano adottare la vita sedentaria.

Articolo 3 - Campi di sosta
Il campo di sosta deve avere una superficie non superiore ai mq 2.510 e deve essere ubicato in modo da consentire agevole accesso ai servizi pubblici, con particolare riguardo alle scuole dell'obbligo e alle sedi di attività associative.
Ogni nucleo familiare deve avere a disposizione uno spazio adeguato alla propria consistenza e comunque non inferiore ai 100 mq.
Il campo di sosta deve essere dotato delle seguenti indispensabili attrezzature: servizi igienici, docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianto per l'allacciamento all'energia elettrica ad uso privato, area di giochi per bambini, spazi coperti per soggiorno-laboratorio e per servizi di assistenza sociale ambulatoriale.
Alle persone dimoranti nel campo devono essere garantite, a cura dell'Unità Sanitaria competente per territorio, la vigilanza e l’assistenza sanitaria.
L'area da adibire a campo sosta deve essere qualificata "zona per attrezzature speciali ad uso pubblico" (zona F di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n 1444). Qualora il Comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione di apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, nella quale si devono rispettare i criteri indicati nei commi precedenti.
I Comuni, singoli o associati e le Comunità Montane adottano un regolamento per la gestione dei campi che preveda tra l'altro:
a) le forme di registrazione delle presenze nonché di gestione del campo di sosta anche con la partecipazione diretta di rappresentanti di nomadi;
b) la misura di contributi da parte degli utenti alle spese di gestione;
c) le sanzioni fino all'allontanamento dal campo, in caso di mancata frequenza scolastica da parte degli obbligati;
d) l'eventuale durata massima di soggiorno nel campo.
Il campo di sosta viene considerato a tutti gli effetti il domicilio dei nomadi ivi dimoranti.
La permanenza nei campi di sosta è consentita a coloro che intendono fermarsi per oltre trenta giorni.

Articolo 4 - Campi di transito
Il campo di transito è istituito per coloro che richiedano una sosta temporanea.
La permanenza nel campo di transito può durare fino ad un massimo di giorni trenta salvo i casi di ricovero ospedaliero o di altre gravi e comprovate ragioni di forza maggiore.
I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane disciplinano il funzionamento dei campi di transito.

Articolo 5 - Diritto allo studio
In applicazione della legge regionale 20 maggio 1980 n. 23, concernente il diritto allo studio, i Comuni singoli o associati garantiscono l'accesso e la frequenza alla scuola dei bambini nomadi in età scolare, ricercando la collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli organi collegiali scolastici.
I Comuni, singoli o associati, avvalendosi anche di associazioni di volontariato, favoriscono iniziative per il compimento dell'obbligo scolastico e di educazione permanente per i nomadi adulti, in forme compatibili con la loro cultura.

Articolo 6 - Attività di lavoro
Nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione regionale, vengono realizzate iniziative di sostegno del lavoro e dell'artigianato di produzione tipica dei nomadi nonché iniziative di ausilio per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per l'esercizio di attività commerciali.
I Comuni, singoli o associati e le Comunità Montane, nonché gli enti pubblici e privati operanti nel campo della cooperazione e promozione presentano alla Giunta Regionale progetti annuali o poliennali con le finalità di cui al precedente comma.

Articolo 7 - Formazione professionale
La Regione nonché gli Enti gestori di attività di formazione professionale realizzano corsi di formazione alle professioni per i nomadi finalizzate al recupero di tradizioni artigianali dei medesimi.
La Regione Liguria, preferibilmente d'intesa con una o più regioni limitrofe, predispone piani biennali di corsi di formazione professionale e di interventi di sostegno per la valorizzazione delle attività artigianali tipiche della cultura nomade e per la loro commercializzazione, nonché per la riconversione professionale di attività obsolete.

Articolo 8 - Interventi di assistenza sociale e sanitaria
Gli interventi di assistenza sociale sono attuati a favore dei nomadi da parte dei Comuni, singoli o associati e delle associazioni di volontariato secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche.
I nomadi cittadini-italiani residenti fruiscono delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di tutte le prestazioni sanitarie garantite agli altri cittadini.
I nomadi non aventi la cittadinanza italiana e gli apolidi hanno diritto a fruire delle prestazioni sanitarie nei limiti e con le modalità stabilite dallo Stato ai sensi della lettera a) dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Articolo 9 - Accesso alla casa
Sulla base della legislazione vigente e delle specifiche misure ed interventi previsti dalla CEE e dal Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa, i Comuni, d'intesa con le associazioni di tutela dei nomadi e le comunità interessate, adottano interventi finalizzati all'accesso alla casa dei nomadi che preferiscano scegliere la vita sedentaria.

Articolo 10 - Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi
Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito il Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi così composto:
a) il difensore civico di cui alla legge regionale n. 17 del 5 agosto 1986 che lo presiede;
b) dirigenti regionali rispettivamente designati dagli assessori regionali competenti in materia di servizi sociali, sanità, formazione professionale ed artigianato ovvero da loro delegati;
c) due membri designati dalla sezione ligure dell'ANCI regionale ovvero, in mancanza di designazione, da due Sindaci di Comune capoluogo di provincia o da loro delegati;
d) quattro membri designati dall'Opera Nomadi e dall'Associazione Italiana Zingari Oggi, due dei quali rappresentanti delle popolazioni nomadi.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura e durano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato nella legislatura successiva.
Il Comitato ha sede presso l'assessorato competente in materia di servizi sociali.
Il Comitato ha il compito di:
a) studiare le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi ed il loro inserimento nella vita economica e sociale della regione formulando proposte per la predisposizione di programmi di cui all'articolo 7;
b) proporre soluzioni ai competenti organi ed enti in relazione ai vari problemi che al Comitato vengano prospettati o di cui comunque sia informato, in relazione alla presenza di gruppi nomadi sul territorio regionale;
c) promuovere forme di consultazione con le comunità nomadi presenti sul territorio regionale e programmi di informazione sui servizi pubblici esistenti e di ausilio per l'espletamento delle procedure amministrative necessarie per il pieno godimento dei diritti al lavoro, alla salute, all'istruzione e alla sicurezza sociale;
d) formulare proposte o esprimere pareri agli organi competenti per l'effettivo esercizio da parte dei nomadi dei diritti civili e politici.
Il Comitato trasmette annualmente al Consiglio Regionale una relazione sulla propria attività.

Articolo 11 - Domande di contributo e procedure di riparto
Ai fini dell'assegnazione dei contributi i soggetti interessati devono presentare la relativa domanda entro il 31 marzo di ogni anno.
Alla domanda deve essere allegato, in quanto ad essa riferito:
a) il progetto del campo di sosta di cui all'articolo 3 con preventivo di spesa;
b) il progetto del campo di transito di cui all'articolo 4 con preventivo di spesa;
c) il preventivo della spesa annuale relativa alla gestione e manutenzione del campo di sosta;
d) progetto/progetti di scolarizzazione istruzione formazione professionale con annesso preventivo di spesa;
e) per i progetti di cui all'articolo 6 gli enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per l'anno in questione.
Entro il 30 giugno la Giunta acquisito il parere del Comitato previsto dall'articolo 10 delibera il programma di riparto dei contributi sentita la competente Commissione Consiliare.

Articolo 12 - Procedure di erogazione
L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con deliberazione della Giunta Regionale sulla base:
a) per le opere di cui ai punti a) e b) dell'articolo 11 della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute anche in economia e di una attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dal competente ufficio comunale;
b) per le attività e iniziative di cui alla presente legge dettagliata relazione conclusiva da redigersi di anno in anno relativa alle attività svolte in materia dall'ente interessato.
La Giunta può prevedere una corresponsione in via preventiva fino al 60% del contributo ammesso, con corresponsione del saldo a consuntivo.
Il mancato invio della documentazione di spesa e della relazione conclusiva comporta la decadenza del contributo assegnato ed il recupero delle somme erogate dalla Regione, nonché l'esclusione dai finanziamenti per i due anni successivi.

Articolo 13 - Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante il prelevamento di lire 410.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" e di lire 10.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 e l'istituzione nel medesimo stato di previsione dei singoli capitoli:
- 5940 "Contributi a Comuni, singoli o associati, Comunità Montane, enti pubblici e associazioni di volontariato per iniziative dirette a favorire l'istruzione, la formazione professionale e le attività artigiane dei nomadi" con lo stanziamento di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa;
- 5950 "Spese per l'organizzazione di corsi professionali e di programmi di sostegno alle attività lavorative ed artigianali dei nomadi" con lo stanziamento di lire 25.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 14 - Norma transitoria
Per l'esercizio 1992 il termine di cui all'articolo II comma primo è stabilito al 31 Ottobre 1992 e quello di cui allo stesso articolo comma terzo al 31 dicembre 1992.

 



 

Legge regionale 25/02/1993 Regione Piemonte
Regione Piemonte
INTERVENTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ZINGARA
Testo unificato disegno di legge n.12 e proposta di legge n.116 "interventi a favore della popolazione zingara"
Approvata dal Consiglio Regionale il 25 febbraio 1993

Articolo 1 - Tutela della popolazione zingara
La Regione Piemonte, con la presente legge, disciplina gli interventi a favore delle popolazioni zingare allo scopo di salvaguardarne l'identità etnica e culturale e facilitarne, nel rispetto della reciproca conoscenza e convivenza, il progressivo inserimento nella comunità regionale.
La Regione Piemonte riconosce pertanto ai gruppi zingari il pari diritto al nomadismo e alla stanzialità ed a tal fine si propone di rispettare e garantire le loro libere scelte in ordine a tali possibili opzioni.
La Regione, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane nel rispetto della legislazione italiana ed in conformità con le norme e con trattati internazionali, in materia di soggiorno e di libera circolazione di cittadini stranieri e apolidi, promuovono azioni presso le altre Amministrazioni pubbliche competenti e presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati interessati al fine di favorire il dirimersi di eventuali questioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno in Italia di zingari stranieri e apolidi.
Ai fini della presente legge il termine zingaro si intende comprensivo di tutti i gruppi Sinti e Rom.

Articolo 2 - Destinatari degli interventi
Per assicurare il diritto al nomadismo ed alla stanzialità degli zingari all'interno del territorio regionale vengono erogati, da parte della Regione, finanziamenti finalizzati all'attuazione della presente legge.
Destinatari di tali finanziamenti sono i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane, in rapporto agli interventi da operare nei territori di competenza, gli enti, le associazioni e gli organismi pubblici e privati che operino con il coinvolgimento degli utenti zingari, per l'attuazione di progetti di formazione professionale, culturale, educativa e di scolarizzazione dell'obbligo e per il conseguimento di titoli di studio utili a valorizzare le attività lavorative tipiche degli zingari.

Articolo 3 - Aree attrezzate per gli zingari
I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane provvedono alla realizzazione di aree di sosta attrezzate per gli zingari.
Le aree vanno considerate, su richiesta degli interessati, quale domicilio o residenza dello zingaro.
Gli abitanti previsti nelle suddette aree vengono conteggiati nella determinazione della capacità insediativa residenziale nel Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4 - Aree di sosta attrezzate
L'area di sosta attrezzata, localizzata in zona di facile accesso ai servizi pubblici essenziali, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) ampiezza non inferiore ai duemila metri quadrati e non superiore ai quattromila metri quadrati;
b) la superficie utile di ogni piazzola per singola famiglia deve essere minimo di centoventi metri quadrati.
L'area attrezzata di sosta dovrà essere dotata delle seguenti attrezzature minime:
a) due blocchi di servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;
b) illuminazione collegata alla rete pubblica;
c) impianto per l'allacciamento per l'energia ad uso privato;
d) struttura coperta polivalente, anche idonea all'attività lavorativa e di animazione, con collegamenti alla rete di energia elettrica.
e) contenitori per rifiuti solidi urbani all'interno dell'area ed all'esterno, idonei all'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta;
f) cabina telefonica;
g) area giochi attrezzata.
Gli zingari che intendessero sostare nel campo dovranno fornire all'Amministrazione comunale le proprie generalità.
La sosta prevalente in un'area attrezzata del territorio regionale costituisce titolo al fine dell'iscrizione anagrafica nel Comune in cui sorge l'area stessa.
I Comuni che, per la realizzazione delle aree, non potranno attenersi motivatamente alle dimensioni di cui all'articolo 4, comma 1, dovranno presentare esplicita richiesta di deroga alla Amministrazione Regionale che valuterà nel merito dei motivi addotti e fisserà i limiti minimi comunque inderogabili.
I Comuni, sul cui territorio sono già presenti aree di sosta attrezzate per la popolazione zingara, potranno presentare domanda alla Regione per accedere ai contributi previsti dalla legge al fine di adeguare le strutture alla normativa di cui al presente articolo.
L'ubicazione dell'area attrezzata dovrà comunque essere indicata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e dovrà essere quindi tale da facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.

Articolo 5 - Regolamento per il funzionamento delle aree attrezzate
Il coordinamento, la gestione e la manutenzione nonché la determinazione dei criteri di assegnazione delle singole piazzole, saranno attuati, in base a specifici regolamenti comunali, redatti con il coinvolgimento degli utenti, dai Comuni, dai loro Consorzi, dalle Comunità Montane, o mediante convenzioni, da associazioni, enti ed organismi di volontariato che operino senza fini di lucro.
I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità montane dovranno inoltre prevedere forme di autogestione delle aree attrezzate e le modalità per la registrazione delle generalità degli zingari che intendono fissare la propria dimora nelle aree attrezzate.
I Comuni, i Consorzi e le Comunità Montane, per la stesura dei regolamenti e delle convenzioni di cui al comma 1, si avvalgono del parere della Consulta di cui all'articolo 9.
Nelle aree di cui all'articolo 4 devono essere garantite, a cura delle U.S.S.L. (Unità Socio Sanitaria Locale) competente per territorio, costante vigilanza e regolare assistenza sanitaria, avviando sistematicamente misure di medicina preventiva e di educazione igienico sanitaria e alimentare.
Agli zingari che lo richiedono deve essere riconosciuta la residenza anagrafica presso l'area attrezzata di propria scelta previa verifica sulla disponibilità di posti.
Le indicazioni e i regolamenti affissi all'interno delle aree devono essere redatti anche in lingua romanès e/o nelle altre lingue parlate dai gruppi presenti.

Articolo 6 - Abitazioni stabili
Per favorire l'accesso alla casa da parte delle famiglie zingare che preferiscono scegliere la vita sedentaria, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane adottano le opportune iniziative in tema di edilizia sovvenzionata e di assegnazione di alloggi di edilizia popolare e comunale sulla base della legislazione vigente e delle misure e degli interventi previsti dal Fondo Sociale Europeo, come pure secondo quanto specificamente previsto dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.
La Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce, con propria delibera, le modalità con cui rendere effettivo l'accesso alla casa degli zingari.

Articolo 7 - Istruzione e formazione professionale
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane promuovono iniziative per favorire l'inserimento dei minori appartenenti ai gruppi zingari nella scuola e per agevolare l'istruzione permanente degli adulti, in forme compatibili e nel rispetto della cultura zingara, in accordo con competenti uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, nello spirito della normativa regionale sul diritto allo studio.
Gli stessi Enti Locali e gli Enti gestori di attività di formazione o di riconversione professionale promuovono altresì iniziative di formazione professionale, aventi preferibilmente per contenuto sia le forme di lavoro e di artigianato tipico della cultura degli zingari, sia nuove attività lavorative consone alle attitudini degli zingari stessi.

Articolo 8 - Attività commerciali e artigiane
La Regione Piemonte realizza iniziative di sostegno all'artigianato e al commercio dei prodotti tipici della cultura della popolazione zingara, nonché iniziative di sostegno per l'inserimento degli zingari nel mondo del lavoro per i mestieri legati al nomadismo.
I Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane, nonché pubblici e privati operanti nei campi della cooperazione promozione, possono presentare alla Giunta Regionale progetti pluriennali con le finalità di cui al comma 1.
Gli Enti di cui al comma 2 promuovono iniziative volte a creare le condizioni necessarie affinché gli zingari possano conseguire le certificazioni e le licenze per l'esercizio delle attività produttive commerciali e dello spettacolo, nonché per la concessione delle aree di vendita nei mercati o nelle fiere e per l'esercizio di circhi, spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento.

Articolo 9 - Consulta Regionale per la tutela della popolazione zingara
E' istituita presso la Giunta Regionale la Consulta regionale per la tutela della popolazione zingara. Essa è composta da:
a) il Presidente della Giunta Regionale o un Assessore da lui delegato, con funzione di Presidente;
b) tre membri designati dal Consiglio Regionale di cui uno della minoranza;
c) due rappresentanti dei Comuni piemontesi designati dall'A.N.C.I. scelti tra i Comuni che abbiano realizzato aree attrezzate funzionanti;
d) un rappresentante delle UU.SS.LL. sede di area attrezza designato dal Presidente della Giunta Regionale
e) cinque rappresentanti, tra i quali deve essere garantita la presenza degli zingari, delle associazioni aventi per fini statutari la tutela della cultura zingara.
La Segreteria della Consulta è assicurata da un funzionario regionale designato dall'Assessore competente per materia.
La Consulta Regionale, nella sua normale attività, può avvalersi inoltre della partecipazione di rappresentanti dei gruppi zingari presenti sul territorio piemontese designati, in relazione alle diverse esigenze di lavoro della Consulta, dalle associazioni di tutela degli zingari.
La Consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale e viene rinnovata entro quattro mesi dall'insediamento del Consiglio Regionale. Ai componenti della Consulta Regionale spettano i compensi previsti dalla legge regionale 2 luglio 1976, n.33.

Articolo 10 - Compiti della Consulta Regionale
La Consulta Regionale per la tutela della popolazione zingara ha i seguenti compiti:
a) proporre studi ed attività informativa sul fenomeno del nomadismo nella vita sociale della regione e sulle condizioni di vita e di lavoro degli zingari;
b) esprimere pareri consultivi e di orientamento sulle proposte di leggi regionali che riguardino direttamente o indirettamente gli zingari;
c) esprimere parere sullo stato di attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle norme comunitarie, statali e regionali volte a garantire l'effettivo esercizio dei diritti civili e politici delle popolazioni zingare presenti, in qualsiasi momento, nel territorio regionale;
d) esprimere parere sugli atti amministrativi di maggiore rilevanza adottati in attuazione della presente legge;
e) predisporre il regolamento e la convenzione tipo di cui all'articolo 5 con particolare riferimento a:
1) l'osservanza dei regolamenti della vita del campo;
2) il coordinamento con gli uffici comunali;
3) l'educazione sanitaria;
4) la prevenzione dei rischi in materia di igiene;
5) l'assistenza sanitaria agli aventi diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
6) il coordinamento con le scuole frequentate dagli zingari sedentari;
7) il coordinamento con il servizio sociale dell'Ufficio per la Giustizia Minorile (prevenzione e pena) competente per territorio, per assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
8) ogni utile informazione agli zingari.

Articolo 11 - Contributi
Per le iniziative e le attività previste dalla presente legge, la Giunta Regionale prevede l'erogazione di contributi, fino a un massimo del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, dando priorità agli Enti ed Associazioni che utilizzano fondi C.E.E. (Comunità Economica Europea) e altre forme di finanziamento.
Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale individua i criteri per l'ammissibilità all'erogazione dei contributi e per il riparto degli stessi.

Articolo 12 - Domande di contributo
Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11, i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane interessati, gli Enti che operano nell'ambito della tutela e della valorizzazione dell'identità etnica e della cultura degli zingari, nonché gli Enti abilitati alla formazione professionale, devono presentare la relativa domanda entro il 30 settembre di ciascun anno.
Alla domanda devono essere allegati, in quanto ad essa riferiti:
a) progetto delle aree di cui agli articoli 4 e 6 con annessi relazione tecnica e preventivo di spesa;
b) preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione delle aree di cui alla lettera a);
c) progetto/progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione formazione professionale, con annesso preventivo di spesa;
d) per i progetti di cui agli articoli 7 e 8 gli Enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale ed un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per le iniziative dell'anno in questione.
Entro il 30 novembre di ciascun anno la Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il programma di riparto dei contributi.

Articolo 13 - Norme finanziarie
Per l'attuazione degli interventi settoriali di cui alla presente legge, gestiti direttamente dagli Assessorati competenti nelle rispettive materie, saranno istituiti con legge regionale, ove necessario, nel bilancio di previsione per gli anni finanziari 1993 e successivi, specifici capitoli.
Per l'attuazione di studi, indagini, ricerche si provvederà con fondi iscritti negli stati di previsione della spesa dei relativi anni, in applicazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n.6 e successive modificazioni.
Alle spese di funzionamento della Consulta Regionale per la tutela della popolazione zingara si provvederà ai sensi della Legge Regionale n. 33/76.
Per l'erogazione ai Comuni, Consorzi, Comunità Montane, di contributi per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 6, 7 e 8 si provvede, per l'esercizio 1993, tramite l'istituzione di apposito capitolo di bilancio avente la seguente denominazione: "Interventi a favore della popolazione zingara" e con la dotazione che verrà stabilita in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 1993.
Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione e gli Enti Locali possono avvalersi altresì di eventuali contributi o finanziamenti statali e/o comunitari.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14 - Norme di prima applicazione
In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'articolo 12 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale delibera il programma di riparto dei contributi.

 



Legge regionale N. 3/94 Regione Marche
Regione Marche

INTERVENTI A FAVORE DEGLI EMIGRATI, DEGLI IMMIGRATI,
DEI RIFUGIATI, DEGLI APOLIDI, DEI NOMADI E DELLE LORO FAMIGLIE
5 gennaio 1994

Il Consiglio ha approvato
il Commissario di Governo ha apposto il visto
il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale

Articolo 1 - Finalità
La Regione Marche, nell'ambito delle finalità fissate dal proprio Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di progresso sociale, in armonia con la legislazione statale vigente in materia e con la normativa comunitaria, in collaborazione con i competenti organi dello Stato ed anche in coordinamento con le altre Regioni, riconosce e tutela i diritti umani e le libertà fondamentali dei cittadini marchigiani emigrati. A tal fine, la Regione: promuove o svolge iniziative e interventi per favorire ed agevolare il rientro dei marchigiani emigrati e delle loro famiglie, il loro inserimento o reinserimento nel tessuto sociale ed economico della regione. Attua forme di solidarietà volte a conservare e tutelare tra gli emigrati ed i loro discendenti il valore dell'identità della terra d'origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con le Marche.
La Regione Marche, negli ambiti di propria competenza e delle finalità fissate dal proprio Statuto, in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello Stato, in particolare con la legge 30 dicembre 1986, n. 943 e con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, promuove iniziative dirette alla rimozione degli ostacoli all'inserimento socioeconomico degli stranieri anche minori immigrati, rifugiati, apolidi, nomadi e loro famiglie, che risiedono nel territorio della regione Marche e al superamento delle difficoltà specifiche inerenti le condizioni dì svantaggio sociale degli stessi.
La Regione inoltre promuove iniziative perché siano riconosciuti agli immigrati extracomunitari, ai rifugiati ed alle loro famiglie, che risiedono nel territorio della regione Marche, tutti i diritti secondo i principi ispiratori della costituzione, nonché le libertà sancite dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ne promuove altresì l'inserimento in condizioni di pari opportunità nella società civile regionale, tutela l'identità linguistica, culturale, religiosa, e i legami con la nazione di origine, promuove forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela.

Articolo 2 - Destinatari
Le provvidenze e gli interventi previsti dalla presente legge sono riferiti agli emigrati marchigiani per origine e/o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo non inferiore a tre anni, considerato un anno intero il periodo continuativo superiore a sei mesi e che non siano rientrati da più di tre anni, considerando la residenza all'atto del rientro. La permanenza all'estero deve risultare da certificazioni delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità ovvero da enti previdenziali stranieri o italiani, o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Sono altresì considerati emigrati i figli e il coniuge di chi abbia acquistato la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge. Qualora gli emigrati rientrino a causa di infortunio, malattia professionale gravemente invalidante o per il verificarsi di eventi sociopolitici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza di tre anni all'estero.
Le provvidenze e gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati altresì a:
a) cittadini immigrati nella regione Marche in regola con il permesso di soggiorno;
b) rifugiati in possesso dello status di rifugiato e le loro famiglie;
c) figli anche minori, i genitori e i coniugi dei cittadini stranieri immigrati, anche se hanno raggiunto nelle Marche il capofamiglia in tempi successivi purché in regola con il permesso di soggiorno;
d) gli apolidi e nomadi;
e) i minori stranieri non accompagnati da genitori e/o familiari.

Articolo 3 - Programma annuale
La giunta regionale, su proposta della consulta e del comitato di presidenza di cui ai successivi articoli 5 e 10, propone al consiglio regionale entro il 31 dicembre il programma annuale di interventi previsti dalla legge da realizzarsi nell'anno successivo.
Il consiglio regionale approva il programma entro il 28 febbraio di ogni anno.
Nel programma sono previste le condizioni e le modalità per la concessione delle provvidenze e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli, nonché l'ammontare dei fondi da destinare ad ogni singolo intervento ed i criteri per la predisposizione ed erogazione dei servizi di competenza dei comuni.

Articolo 4 - Finanziamento del programma
Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma, vengono utilizzate risorse finanziarie disposte da:
a) finanziamenti regionali per interventi nel campo dell'emigrazione e dell'immigrazione;
b) finanziamenti regionali o statali per interventi settoriali;
c) contributi o finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;
d) contributi o finanziamenti statali specificamente destinati al settore dell'emigrazione e immigrazione.

Articolo 5 - Consulta regionale
Presso la giunta regionale è istituita, con decreto del presidente della giunta, la consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, i cui compiti sono specificati al successivo articolo 7.

Articolo 6 - Composizione della consulta regionale
La consulta è composta da:
a) tre consiglieri regionali;
b) un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dalla sezione regionale dell'unione province d'Italia;
c) un rappresentante delle amministrazioni comunali designato dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni italiani;
d) un rappresentante delle comunità montane designato dalla sezione regionale dell'unione nazionale comuni ed enti montani;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli industriali, artigiani, commercianti e coltivatori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale designati dalle rispettive organizzazioni regionali d'intesa tra loro;
g) un rappresentante esperto in materia di emigrazione ed immigrazione designato dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
h) un rappresentante della direzione generale emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri;
i) un rappresentante della sovrintendenza scolastica regionale per le Marche;
l) i componenti delle due sezioni delle consulte di cui all'articolo 8;
m) un rappresentante della Questura del capoluogo regionale.
Il presidente della giunta o un suo delegato fa parte di diritto della consulta.
Le funzioni di presidente sono svolte da un membro della consulta eletto dalla stessa.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di livello non inferiore all'ottavo o equiparato, individuato dalla giunta regionale.
I componenti della consulta di cui alle lettere b, c, d, e, f, decadono con il venire meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed organismi che li hanno designati.

Articolo 7 - Compiti della consulta
La consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione ha il compito di:
a) propone:
1) il programma annuale di cui all'articolo 3,
2) l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;
3) gli interventi nell'ambito delle competenze regionali di carattere economico, culturale e sociale a favore di emigrati, stranieri immigrati, rifugiati e nomadi;
4) l'effettuazione di studi, ricerche e indagini sul fenomeno migratorio;
5) gli incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con le consulte di altre regioni ed enti, con il Governo e gli organismi comunitari;
b) esprime pareri:
1) su argomenti sottoposti all'esame della consulta stessa dai competenti organi della Regione;
2) su iniziative e provvedimenti formulati da singoli settori della giunta regionale sui problemi degli emigrati, immigrati, rifugiati e nomadi;
c) ratificare le decisioni del comitato di presidenza della consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione;
d) segnalare alla giunta regionale iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni in campo culturale, scolastico, sanitario e abitativo;
e) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto all'esame della stessa consulta dai competenti organi della Regione;
f) promuovere un'adeguata informazione tra gli emigrati e gli immigrati sulle condizioni di vita e di occupazione nella regione.

Articolo 8 - Sezioni della consulta
La consulta si articola in due sezioni:
a) una sezione per i problemi dell'emigrazione;
b) una sezione per i problemi dell'immigrazione.
Le due sezioni, dirette ciascuna da un coordinatore designato dal presidente della consulta e nominato con decreto del presidente della giunta regionale e scelto tra i consultori, si riuniscono separatamente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9, per affrontare le questioni di proprio interesse;
Fanno parte delle due sezioni:
a) sezione emigrazione;
1) il coordinatore della sezione;
2) un rappresentante per ogni associazione degli emigrati marchigiani all'estero, fino ad un massimo di dieci, designati dalle proprie organizzazioni operanti all'estero;
3) cinque rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative e operanti a livello regionale, che svolgano attività in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie favorendo la presenza di ex emigrati;
4) tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie, operanti a livello nazionale, maggiormente rappresentativi;
b) sezione immigrazione;
1) Il coordinatore della sezione;
2) Otto rappresentanti dei lavoratori e/o studenti stranieri extracomunitari immigrati nella regione, su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative esistenti nelle Marche;
3) cinque rappresentanti dei centri di prima accoglienza e di servizi per immigrati designati dai comuni;
4) tre rappresentanti delle comunità di nomadi;
5) tre rappresentanti degli istituti di patronato maggiormente rappresentativi e di assistenza sociale che operano a favore degli immigrati, rifugiati e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio della regione Marche.
Per ciascun rappresentante delle due sezioni della consulta può essere nominato anche un sostituto con le stesse modalità di nomina degli effettivi.
La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e la consulta di cui all'articolo 5, definisce specifiche modalità di individuazione delle rappresentanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, da attuarsi anche mediante intese tra le associazioni delle diverse collettività interessate.

Articolo 9 - Costituzione della consulta regionale
La consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale, entro 90 giorni dall'insediamento della giunta regionale, e dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale;
Il presidente della giunta regionale previa deliberazione del consiglio regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti e alla loro sostituzione.
A tal fine il presidente della giunta richiede agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 6, la designazione dei membri di rispettiva competenza.
Le designazioni debbono essere effettuale entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Trascorso tale termine il presidente della giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione della consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte comunque salve le successive integrazioni.
I componenti della consulta svolgono le loro funzioni fino al rinnovo della consulta stessa.
Alla sostituzione per qualunque causa dei componenti della consulta si provvede con le stesse modalità relative alla loro nomina.
Il presidente della consulta può invitare a partecipare ai lavori della stessa rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessate agli argomenti posti in esame; la consulta può avvalersi per l'esame di particolari problematiche del rapporto di gruppi di lavoro appositamente costituiti.
Il presidente della consulta convoca e presiede la consulta stessa almeno ogni quattro mesi.
Le riunioni della consulta sono valide allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
La consulta può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
La consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti nel presente articolo e le modalità di elezione del comitato di presidenza di cui al successivo articolo 10.

Articolo 10 - Comitato di presidenza
Nella sua prima seduta la consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione provvede alla costituzione del comitato di presidenza che è composto dal presidente della stessa, che la presiede, e da dieci membri eletti tra i componenti della consulta, di cui un vicepresidente e un segretario.
La durata in carica del comitato di presidenza coincide con quella della consulta.
Il comitato di presidenza:
a) collabora con proposte e pareri alla predisposizione del programma di attività della consulta e alla sua realizzazione;
b) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;
c) esprime pareri urgenti alla consulta;
d) svolge funzioni di rappresentanza della consulta;
e) fissa la convocazione e l'ordine del giorno della consulta.

Articolo 11 - Interventi
Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e con le disponibilità finanziarie determinate dall'articolo 26, sono predisposti, anche avvalendosi degli enti locali e delle associazioni degli emigrati e degli immigrati ed in concorso anche con i programmi locali, nazionali e comunitari a favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli immigrati, dei rifugiati, dei nomadi e delle loro famiglie gli interventi di cui agli articoli seguenti.

Articolo 12 - Contributi in conto capitale
La Regione eroga contributi agli emigrati, agli immigrati, ai rifugiati e ai nomadi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che intendano avviare nel territorio regionale, attività produttive in forma singola, cooperativistica, in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo.
Il contributo, in conto capitale, è concesso per investimenti finalizzati allo svolgimento dell'attività e secondo le indicazioni contenute nel programma annuale di cui all'articolo 3. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo sono stabiliti dalla giunta regionale.

Articolo 13 - Recupero e risanamento edilizio
La Regione concede contributi straordinari ai comuni, consorzi di comuni, enti pubblici e privati per opere di recupero e di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di emigrati, immigrati, rifugiati e nomadi. In questo ambito possono essere recuperate abitazioni nei centri storici, abitazioni rurali, abitazioni di enti, associazioni private, lasciate libere e inutilizzate.
Nel rispetto dell'articolo 8 della Costituzione, riconoscendo ai cittadini stranieri immigrati extracomunitari il diritto di professare il proprio credo religioso, la Regione in accordo con gli enti locali promuove il reperimento di locali per l'esercizio del culto.

Articolo 14 - Viaggi di studio e turismo sociale
La Regione, anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e istituzioni, cura al fine di consentire la conoscenza diretta delle Marche, l'organizzazione di soggiorni culturali e viaggi studio dei figli degli emigrati ed immigrati e promuove iniziative di turismo sociale per gli emigrati anziani, e per i familiari degli immigrati.
La giunta regionale in particolare promuove ed attua all'estero interventi che mirano a diffondere tra le comunità marchigiane esistenti nei singoli Stati la conoscenza della regione, della sua storia e della sua cultura.

Articolo 15 - Iniziative e attività culturali
La Regione favorisce le attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati e i loro discendenti e gli stranieri immigrati il valore della identità culturale della terra di origine e a rinsaldare i rapporti culturali con le Marche. A tale fine la Regione, di intesa con il governo, promuove e favorisce la realizzazione, nei paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine marchigiana e in particolare dei giovani discendenti dei marchigiani emigrati, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale delle Marche.
La Regione favorisce iniziative ed attività dirette a conservare e tutelare il valore e l'identità culturale degli immigrati, dei rifugiati e delle comunità nomadi agevolandone anche l'associazionismo.
La Regione favorisce altresì l'integrazione tra gli immigrati, rifugiati, le comunità dei nomadi e la popolazione marchigiana attraverso specifiche iniziative volte alla conoscenza delle tradizioni e della cultura marchigiana.
Tali iniziative potranno essere assunte anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura, altre istituzioni culturali e le associazioni degli emigrati all'estero riconosciute dalla consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione.

Articolo 16 - Informazione, indagine, e ricerca
Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la giunta regionale promuove, favorisce e attua attività sociali, culturali, di informazione anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici o di altri stampati e l'uso di mezzi audiovisivi, promuovendone l'utilizzo a tal fine da parte dei comuni.
La giunta regionale, su proposta della consulta, è autorizzata ad effettuare indagini e ricerche finalizzate alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché alla migliore conoscenza dei fenomeni migratori.

Articolo 17 - Centri di accoglienza e di servizi
La Regione promuove e sostiene l'istituzione da parte dei comuni, dei centri di accoglienza e di servizi, operanti sul territorio regionale, per l'assistenza agli immigrati, rifugiati, apolidi e le loro famiglie al fine di facilitare l'accesso ai servizi socio-assistenziali, l'inserimento nelle comunità locali e la corretta fruizione dell'organizzazione amministrativa.
Per la gestione dei centri di accoglienza e di servizi, i comuni possono convenzionarsi con le associazioni di volontariato di comprovata esperienza nell'attività di assistenza agli immigrati nonché con associazioni riconosciute nell'albo di cui al successivo articolo 23.
I centri di accoglienza e i centri di servizi sono ammessi al finanziamento regionale per lo svolgimento delle proprie attività. La giunta regionale, sentita la consulta, annualmente definisce i criteri per l'individuazione dei centri da costituire e/o sostenere dietro richiesta dei comuni interessati.

Articolo 18 - Aree di sosta e transito
La Regione promuove e sostiene l'istituzione, da parte dei comuni Singoli o associati, delle aree di sosta per i nomadi. Le aree di sosta devono comprendere un numero minimo di 16 piazzole della superficie minima di 120 mq. ciascuna al netto dei servizi. L'area-sosta deve essere dotata delle opere di urbanizzazione primaria oltre che dei servizi igienici e di lavanderia, docce, recinzione, telefono pubblico, verde pubblico con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi urbani. L'ubicazione dell'area-sosta deve essere individuata, sentite le rappresentanze locali dei nomadi, in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale. Ai fini della presente legge, ove il nomade non elegga diverso domicilio, l'area-sosta è da considerarsi come effettivo domicilio del nomade.
La Regione promuove e sostiene inoltre l'istituzione da parte dei comuni singoli e associati delle aree di transito. Tali aree costituite da un massimo di 10 piazzole devono essere dotate di servizi igienici. La permanenza nell'area di transito non deve superare i tre giorni ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia.
I comuni singoli e associati assicurano il funzionamento delle aree-sosta e di transito favorendone l'autogestione da parte degli utenti e con l'eventuale apporto, disciplinato da apposita convenzione, di associazioni di volontariato che operano in favore dei nomadi.
Gli enti di cui al comma 3 stabiliscono con proprio regolamento i criteri di utilizzazione delle aree di sosta e transito. Stabiliscono altresì le modalità del concorso degli utenti alle spese per il relativo funzionamento e alle spese per il consumo energetico.
La vigilanza igienico-sanitaria delle aree è garantita dalle unità sanitarie locali competenti per territorio.

Articolo 19 - Sostegni per il diritto allo studio
La Regione tramite i comuni assicura:
a) l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei minori figli di emigrati, immigrati, rifugiati, nomadi ed apolidi. Può estendere tale intervento ai minori provenienti dai paesi extracomunitari giunti in Italia per adozione o in adozione, nel primo anno di permanenza;
b) il superamento di difficoltà specifiche dei detti soggetti predisponendo ed erogando sia nell'ambito delle normali attività scolastiche, sia in collegamento alle stesse, svolte a livello di distretto scolastico e sempre nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica, contributi per i servizi necessari quali: assistenza per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi di lingue e cultura italiana, corsi di alfabetizzazione per adulti.
La Regione istituisce ed eroga in assenza di analoghi contributi o provvidenze a favore degli emigrati, degli stranieri:
a) assegni di studio per favorire la frequenza di corsi universitari nelle Marche, o, ove detti corsi non fossero presenti nelle Marche, anche al di fuori del territorio regionale;
b) assegni di studio a favore dei figli di emigrati marchigiani in stato di bisogno residenti all'estero, per la frequenza nelle Marche di scuole pubbliche o parificate di ogni grado, di corsi di specializzazione anche post-universitaria.
L'istituzione dei contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di presentazione delle domande sono determinati dalla giunta regionale attraverso il programma annuale di cui all'articolo 3 della presente legge.

Articolo 20 - Spese di viaggio, trasporto delle salme, permanenza temporanea
La Regione aiuta tramite i comuni interventi di carattere socio-assistenziale a favore degli emigrati, degli immigrati e loro familiari in disagiate condizioni economiche che rientrino definitivamente o risiedano regolarmente nelle Marche, concedendo in particolare:
a) contributi a titolo di concorso per le spese di viaggio sostenute per sè e per i propri familiari;
b) contributi a titolo di concorso nelle spese di trasporto delle salme, purché in assenza di analogo contributo da parte di altri enti, organizzazioni o istituzioni varie, ai paesi di origine;
c) contributi agli emigrati e loro familiari a titolo di concorso nelle spese sostenute nella temporanea permanenza nelle Marche per motivi familiari o di salute purché in assenza di analogo contributo.
La Regione promuove e attua iniziative volte al reinserimento degli immigrati nei paesi di origine anche mediante convenzioni con altri enti e organizzazioni private.

Articolo 21 - Formazione e riqualificazione professionale
Per favorire l'inserimento lavorativo degli immigrati e di nomadi la regione, sentita l'agenzia per l'impiego, la CRI e l'ufficio regionale del lavoro, tenuto conto anche delle esigenze dei diversi settori produttivi, organizza anche in accordo con le province enti ed istituzioni pubbliche e private e le scuole edili, corsi di qualificazione, riqualificazione ed inserimento lavorativo per immigrati, rifugiati e/o nomadi. Per favorire la frequenza di tali corsi, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, possono essere organizzati corsi:
a) per riqualificazioni durante l'orario di lavoro, in alcune giornate al mese per gli immigrati, rifugiati e/o nomadi già occupati prevedendo contributi alle imprese interessate;
b) per immigrati, rifugiati e/o nomadi disoccupati corsi di inserimento al lavoro con l'istituzione di assegni di studio la cui entità sarà stabilita a seconda delle tipologie e della durata del corso stesso.

Articolo 22 - Interventi socio-assistenziali
Tutti gli interventi previsti per i cittadini italiani sono previsti anche per i destinatari della presente legge sulla base delle leggi nazionali vigenti.

Articolo 23 - Tutela dell'associazionismo e istituzione dell'albo
La Regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale, ricreativo e assistenziale svolte dalle associazioni che prevalentemente operano sul territorio regionale con carattere di continuità a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati, rifugiati e nomadi e delle loro famiglie.
A tal fine è istituito presso 1'assessorato regionale preposto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione, l'albo delle associazioni che operano per gli emigrati e per gli stranieri immigrati.
A tale albo sono iscritti su conforme parere del comitato di presidenza della consulta regionale dell'emigrazione e dell’immigrazione, le associazioni a carattere regionale o nazionale, che operano con continuità da almeno tre anni per gli emigrati e due anni per gli immigrati e che offrono affidamento sulla base della loro rilevanza e di documentata attività in favore degli emigrati o degli immigrati e delle loro famiglie.
Per ottenere l'iscrizione le associazioni di cui al comma 3 debbono avanzare domanda al presidente della giunta regionale corredata da:
a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) documentazione da cui risulti che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati o degli immigrati, in particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero, nelle altre regioni, nella regione Marche e la loro struttura.
c) relazione documentata sull'attività svolta, in particolare nella regione Marche, fra e per gli emigrati o gli immigrati risalente almeno al triennio precedente la domanda per gli emigrati e ad un anno per gli immigrati.
Alle associazioni iscritte nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo, la giunta regionale può concedere, sentita la consulta, sovvenzioni annuali destinate a sostenere lo svolgimento dell'attività in favore degli emigrati o degli immigrati della regione e delle loro famiglie.
I soggetti destinatari delle sovvenzioni debbono far pervenire al competente assessorato una relazione periodica sull'attuazione delle iniziative, una relazione finale a corredo del rendiconto della spesa munito di idonei documenti giustificativi, una dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione che non vengono percepite sovvenzioni fisse da parte dello Stato.
Le associazioni che hanno già ottenuto l'iscrizione presso il registro regionale del volontariato, possono a richiesta, previa presentazione della documentazione integrativa prevista dal presente articolo, chiedere l'iscrizione all'albo di cui al comma 2.
E' istituito l'albo regionale delle associazioni di cittadini extracomunitari operanti nella regione Marche. Le associazioni riconosciute possono essere costituite:
a) per singola nazionalità dei paesi di provenienza;
b) multietniche in quanto comprendenti immigrati provenienti da diversi paesi e non associati anche di cittadinanza italiana che non debbono però superare il cinquanta per cento di tutti i soci;
c) sotto forma di coordinamenti e/o federazioni di associazioni di cui ai punti a) e b).
Possono essere inserite nell'albo regionale sia le associazioni costituite con atto notarile che le altre, purché abbiano un regolare statuto, fermo restando che le associazioni che possono nominare propri rappresentanti nella consulta, come previsto dall'articolo 8, sono solamente quelle costituite con atto notarile.

Articolo 24 - Diplomi di benemerenza
La giunta regionale, sentito il comitato di presidenza della consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenza agli emigrati marchigiani che hanno onorato il nome delle Marche nel mondo.

Articolo 25 - Difensore civico
I destinatari della presente legge possono avvalersi dell'ufficio del difensore civico previsto dalla Legge Regionale 4 ottobre 1981, n.29

Articolo 26 - Disposizioni finanziarie
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1993, la ulteriore spesa di lire 700 milioni e la spesa di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, in conformità al disposto di cui all'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25.
Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede:
a) per l'onere di lire 700 milioni relativo all'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio dei detto anno all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 10 dell'elenco 1;
b) per l'onere di lire 700 milioni relativo a ciascuno degli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo delle disponibilità ascritte a carico del capitolo 4251 b del bilancio pluriennale 1993/1995 adottato ai sensi dell'articolo 50 della L.R. Il maggio 1993, n.15;
c) per gli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma I sono iscritte:
a) per l'anno 1993 in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4251102 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, per l'importo di lire 700 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti di lire 700 milioni.

Articolo 27 - Norme transitorie e finali
I componenti della consulta e del comitato di presidenza nominati ai sensi della L.R. 4011988 restano in carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio regionale.

Articolo 28 - Abrogazione
La Legge Regionale 2 novembre 1988 n. 40 è abrogata.

 

 
 

Legge regionale N. 32/90 Regione Umbria
Regione Umbria
MISURE PER FAVORIRE L'INSERIMENTO DEI NOMADI NELLA SOCIETÀ
E PER LA TUTELA DELLA LORO IDENTITÀ
E DEL LORO PATRIMONIO CULTURALE

27 aprile 1990
Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n.19 del 2 maggio 1990
Il Consiglio Regionale ha approvato
il Commissario del Governo ha apposto il visto
il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge

Articolo 1 - Finalità
La Regione dell' Umbria favorisce l'insediamento dei nomadi di cittadinanza italiana nel contesto sociale, garantendo la salvaguardia dell'identità e della cultura nomade, riconosce il diritto al nomadismo, ne disciplina la sosta nel territorio regionale, la fruizione dei servizi per l'assistenza sociale e sanitaria e stabilisce provvidenze atte al conseguimento degli obiettivi della presente legge.
Possono beneficiare delle previsioni di cui alla presente legge anche i nomadi non cittadini italiani, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione statale.

Articolo 2 - Realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito
I Comuni qualora intendano realizzare i campi di sosta e di transito, provvedono con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale di previsione, alla individuazione delle aree necessarie classificandole: aree e servizi pubblici, con specifica destinazione.
I Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Presidente della Giunta Regionale le domande per la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito per i nomadi.
Alle domande devono essere allegati:
a) i progetti dei campi di sosta e delle aree di transito, le relative relazioni tecniche e preventivi di spesa;
b) i preventivi di spesa relativi alla gestione ed alla manutenzione dei campi e delle aree.

Articolo 3 - Campi di sosta
Il campo di sosta nel quale è consentito un periodo di permanenza massima di un anno per non più di cento utenti deve avere una superficie non inferiore a mq 2000 e non superiore a mq 3000, deve essere dotata di recinzione, servizi igienici, compresi docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato, area di giochi per bambini, telefono pubblico, contenitori per immondizie.

Articolo 4 - Aree di transito
L'area riservata al transito consiste in una superficie dove i nomadi possono sostare per un periodo non superiore a venti giorni.
L'area di transito deve essere dotata di recinzione, impianto di allaccio di energia elettrica, servizi igienici, acqua potabile e di spazi per la sosta delle roulottes.

Articolo 5 - Caratteristiche dei campi di sosta e delle aree di transito. Modalità di accesso
L'ubicazione dei campi di sosta e di transito è individuata in modo da favorire la partecipazione degli utenti alla vita sociale e l'accesso ai servizi sanitari e sociali. La vigilanza sulle condizioni igienico – sanitarie è assicurata da parte dell'ULSS competente.
I nomadi accedono ai campi di sosta e di transito previa richiesta al Comune, il quale può disporre il versamento di un contributo.

Articolo 6 - Piano annuale
La Giunta regionale, sulla base delle domande presentate dai Comuni, approva il piano annuale per la localizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito per i nomadi entro sessanta giorni dal termine di cui all'articolo 2, ai fini della ripartizione dei contributi per la realizzazione e la gestione dei campi di sosta e delle aree di transito, previo parere della competente commissione consiliare.

Articolo 7 - Contributi
I Comuni, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di cui all'articolo 6 devono presentare il progetto esecutivo delle opere.
L'erogazione dei contributi è disposta:
a) per l'acquisto delle aree fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) per la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
c) per la gestione fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile, entro il 30 settembre di ogni anno secondo le previsioni del piano di cui all'articolo 6.
I contributi sono erogati dalla Giunta Regionale con le modalità previste dalla legge 20 maggio 1986, n.19.

Articolo 8 - Convenzioni
I Comuni che abbiano realizzato i campi di sosta e le aree di transito possono affidarne, mediante convenzione, la gestione ad associazioni di volontariato, che operino nel settore dei servizi sociali, con le modalità previste dalla Legge Regionale 23 gennaio 1987, n.9.

Articolo 9 - Inserimento scolastico e professionale
La Regione, al fine di favorire ed agevolare l'inserimento dei minori appartenenti alle Comunità dei nomadi negli asili nido, nella scuola materna e dell'obbligo, nel rispetto delle peculiarità della loro cultura, promuove iniziative dei Comuni e delle autorità scolastiche locali in accordo con i provveditorati agli studi.
I giovani nomadi che si iscrivono e frequentano gli asili nido, le scuole materne e dell'obbligo, i corsi di formazione professionale e le scuole secondarie in Umbria, usufruiscono delle provvidenze di cui alla legislazione regionale vigente nei limiti e secondo le modalità previste.

Articolo 10 - Qualificazione professionale
I soggetti destinatari della delega in materia di formazione professionale provvedono, nell'ambito dei piani annuali di attività , alla programmazione di iniziative specifiche dirette alla qualificazione professionale dei giovani nomadi, con particolare riferimento alle forme di lavoro e artigianato tipiche della loro cultura.
E' consentita la partecipazione ai corsi annuali programmati per i giovani nomadi in possesso dei necessari requisiti culturali e di base adeguatamente accertati.

Articolo 11 - Promozione delle attività artigiane e delle forme associative
La Regione favorisce la realizzazione di iniziative di sostegno del settore dell'artigianato, in particolare di quello tipico della cultura nomade, nel quadro della vigente normativa nazionale e regionale.
La Regione favorisce altresì la realizzazione di iniziative volte alla creazione di forma associative o cooperative nei settori di attività tipici dei nomadi.

Articolo 12 - Norma transitoria
In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui all'articolo 2 devono essere presentate entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore; entro i successivi sessanta giorni la Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera il piano di riparto dei contributi.

Articolo 13 - Norma finanziaria
A norma di quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge Regionale 3 maggio 1978, n.23, l'onere sarà annualmente determinato a decorrere dall'esercizio 1991 con la legge di bilancio.

 



Legge regionale N. 9/88 Regione Sardegna
Regione Sardegna

TUTELA DELL’ETNIA E DELLA CULTURA DEI NOMADI
e sue modifiche
9 marzo 1988
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge

Articolo 1
Per la tutela del patrimonio etnico e culturale degli zingari la Regione Sarda promuove interventi diretti ad evitare impedimenti al nomadismo ed alla sosta nel territorio della Sardegna ed a garantire la disponibilità e l’utilizzazione di strutture a difesa della salute e della convivenza e benessere sociale.

Articolo 2
L’Assessore regionale competente per gli adempimenti previsti dalla presente legge consulta gli enti locali e le loro associazioni e le organizzazioni dei nomadi, in particolare per:
a) acquisire pareri motivati sui programmi di intervento previsti con la presente legge;
b) acquisire pareri e formulare proposte in merito alla attuazione di leggi e provvedimenti comunitari o nazionali nell’ambito del territorio della Sardegna;
c) studiare le problematiche proprie del nomadismo, gli effetti conseguenti sulla vita economico sociale locale, le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi e proporne adeguate soluzioni.

Articolo 3
I fini di cui all’articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti interventi:
1) erogazione di contributi alle Province ed ai Comuni, nonché ad enti pubblici o privati costituiti con atto pubblico, che operano ai sensi del proprio statuto, per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi;
2) erogazione di contributi ai Comuni, istituti, enti e convitti per l’organizzazione e l’attivazione di iniziative di istruzione, con particolare riferimento per i bambini di età scolare di comunità nomadi nello spirito della tutela della loro identità culturale;
3) erogazione di contributi a Province e Comuni per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati;
4) organizzazione di corsi di formazione professionale per favorire l’inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo, la valorizzazione delle loro attività lavorative artigianali tipiche e forme adeguate di riconversione professionale.

Articolo 4
Le iniziative di cui al precedente articolo 3, punto 1), possono consistere in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi ed indagini conoscitive su vari aspetti della cultura delle popolazioni nomadi, intese a diffonderne la conoscenza, nonché nell’organizzazione di mostre e rassegne di materiale artistico, folkloristico ed artigianale, finalizzate alla divulgazione ed allo sviluppo delle attività e delle produzione tipiche di tali popolazioni.

Articolo 5
Il campo di sosta deve essere dotato di delimitazioni, servizi igienici, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato, area di giochi per i bambini, acqua potabile, fontana e lavatoio, contenitori per immondizia, cabina telefonica. Nel campo dovrà essere previsto uno spazio polivalente per riunioni o altre esigenze sociali, dotato di servizi igienici.
L’unità sanitaria locale competente per territorio garantisce al campo di sosta la vigilanza igienica e la assistenza sanitaria.
I nomadi che intendono accedere al campo di sosta devono versare un contributo all’amministrazione comunale, con la quale concorrono congiuntamente nella gestione del campo di sosta, ed esibire, per la registrazione, i documenti di identità.
L’ubicazione del campo di sosta, che deve avere una superficie non inferiore a 2.000 metri quadrati e non superiore a 4.000 metri quadrati, deve evitare ogni forma di emarginazione urbanistica e facilitare l’accesso ai servizi pubblici. Il campo potrà contenere rispettivamente un massimo di 10 e 25 roulottes.
La gestione e manutenzione del campo avviene con il concorso congiunto nelle spese della pubblica amministrazione degli utenti, privilegiando al massimo l’autogestione.
L’area da adibire a campo di sosta deve in ogni caso essere classificata "zona per attrezzature speciali di uso pubblico", di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968. Qualora il comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l’approvazione motivata variante allo strumento urbanistico generale.

Articolo 6
Il campo di transito è costituito di adeguata superficie delimitata e dotata di energia elettrica pubblica e presa per la privata, di acqua potabile e servizi igienici, dove possono sostare i nomadi di passaggio.
Nei campi di transito la vigilanza igienico - sanitaria e l’assistenza sono affidate all’unità sanitaria locale competente per territorio. La gestione del campo avviene secondo le modalità di cui all’articolo 5, comma quinto, della presente legge.

Articolo 7
I Comuni adottano opportune iniziative atte a favorire l’accesso alla casa delle famiglie nomadi che facciano la scelta della vita sedentaria, utilizzando a tal fine leggi vigenti e in particolare le agevolazioni previste dal Fondo Sociale Europeo.

Articolo 8
Nel rispetto dell’identità etnico - culturale, i Comuni possono assumere iniziative per favorire:
a) la scolarizzazione dei bambini nomadi nell’ambito delle scuole del preobbligo e dell’obbligo scolastico;
b) le attività di educazione permanente per gli adulti.
A tal fine i comuni promuovono le opportune intese con i competenti uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione.

Articolo 9
I Comuni, le Province e gli enti gestori di attività di formazione professionale possono assumere iniziative di formazione e riconversione professionale indirizzate a favorire l’inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo e in modo particolare al recupero e valorizzazione delle forme artigianali tipiche della loro cultura.

Articolo 10
Per le iniziative di formazione professionale si fa riferimento ai programmi predisposti, ai sensi della legge regionale 1 giugno 1979, n.47, dall’Assessorato Regionale del lavoro, cui le richieste vanno indirizzate.

Articolo 11
Per le finalità di cui alla presente legge è prevista l’erogazione di contributi nella seguente misura:
a) per l’eventuale acquisto dell’area di cui ai precedenti articoli 5 e 6 - qualora non si utilizzi terreno di proprietà comunale - e la realizzazione delle opere di infrastruttura nei campi di sosta e di transito fino al 100 per cento della spesa;
b) per le spese di cui al precedente articolo 4, fino all’80 per cento della spesa;
c) per le iniziative di sostegno dell’attività artigianale tipica e tradizionale, di cui al precedente articolo 9, fino al 100 per cento della spesa se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale, fino all’80 per cento per il secondo e terzo anno.

Articolo 12
Ai fini dell’erogazione dei contributi di cui al precedente articolo le Province, i Comuni e gli enti gestori di attività di formazione professionale e gli altri enti di cui all’articolo 3, punto 1), devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno con allegati, in quanto ad essa riferiti:
a) il progetto del capo di sosta o di transito e preventivo di spesa;
b) preventivo di spesa relativo alla gestione e manutenzione del campo sosta o di transito;
c) progetto o progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa.
Entro il 31 marzo la Giunta Regionale, delibera il programma di riparto dei contributi sulla base di un piano pluriennale con priorità per le maggiori aree urbane.
In sede di prima applicazione, i termini di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono individuati rispettivamente in sessanta e centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13
I beneficiari dei contributi relativi alle opere di cui al punto a) del precedente articolo inclusi nel programma di finanziamento, entro 60 giorni dall’approvazione del programma stesso, presenteranno il progetto completo nelle sue parti all’Assessorato regionale dei lavori pubblici della Regione Sarda, pena la decadenza del contributo.
Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che gli organi tecnici dell’Assessorato abbiano fatto conoscere motivato parere tecnico si può dare immediato inizio all’esecuzione dei lavori.
L’erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione con accreditamento all’ente interessato.

Articolo 14
Per le spese derivanti dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 1.050.000.000.
Nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1988 nello stato di previsione dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sotto indicati:
- contributi ai Comuni, alle Province, nonché ad enti pubblici e privati per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche e artigianali delle popolazioni nomadi (articolo 3, n.1 della presente legge);
- contributi ai Comuni, ad istituti, enti e convitti per l’organizzazione ed attivazione di iniziative d’istruzione a favore delle comunità zingare (articolo 3, n.2 della presente legge);
- contributi alle Province ed ai Comuni per la gestione e la manutenzione di campi di sosta e transito attrezzati per le popolazioni nomadi (articolo 3, n.3 della presente legge), lire 50.000.000;
- contributi alle Province ed ai Comuni per la realizzazione di campi di sosta e transito attrezzati per le popolazioni nomadi (art. 3, n. 3) della presente legge), lire 1.000.000.000.
Alla relativa spesa si fa fronte con l’utilizzo del maggior gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dal suo naturale incremento.
Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sui sopra citati capitoli del bilancio della Regione per l’anno 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

MODIFICHE LEGISLATIVE alla Legge Regionale n.9/88
Regione Sardegna
Legge Regionale N.18, del 30 maggio 1989
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1989)

Articolo 92 - Modifiche alla Legge Regionale n.9 del 1988
Le parole "pena la decadenza del contributo" contenute nell’ultima parte del primo comma dell’articolo 13 della Legge Regionale 9 marzo 1988, n. 9 (Tutela dell’etnia e della cultura dei nomadi) sono abrogate.
Legge Regionale n.13, del 30 aprile 1991

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1991)

Articolo 75 - Tutela dell’etnia e della cultura dei nomadi Legge Regionale n. 9/1988, modifica competenze
Nella Legge Regionale 9 marzo 1988, n. 9, sono introdotte le seguenti modifiche:
- nel terzo comma dell’articolo 13 l’espressione: "dell’Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione" è sostituita dalla seguente: "dell’Assessore competente in materia di assistenza sociale";
- nel secondo comma dell’articolo 14, l’espressione "dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione", è sostituita dalla seguente: "dell’Assessorato competente in materia di assistenza sociale".
Le disponibilità sussistenti nel conto dei residui dei capitoli 02176 e 02177 alla data della entrata in vigore della presente legge, sono attribuite, con decreto dell’Assessore della programmazione, del bilancio e assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei Conti, rispettivamente ai capitoli 12001/10 e 12001/11 del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1991.

 


 
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