LEGISLAZIONE ITALIANA
 



Direzione generale dell'amministrazione civile
Divisione Enti Locali
Roma, 5 luglio 1985

Come è noto, esistono nel territorio nazionale numerose comunità nomadi, quasi tutti cittadini italiani, i quali hanno diritto di parità con gli altri cittadini, in armonia con il dettato costituzionale.
Peraltro, l'inserimento dei nomadi nella società presenta numerose difficoltà, talora dovute anche a preconcetti atteggiamenti delle popolazioni e delle autorità locali.
Il problema è particolarmente sentito a livello governativo, essendo evidente l'utilità di una evoluzione socio-economica e culturale dei gruppi nomadi.
Al fine, pertanto, di contribuire alla promozione di una politica che valga a rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione attiva della popolazione nomade alla vita del Paese, si prega di richiamare l'attenzione dei sindaci sulla esigenza che sia agevolata, anzitutto, l'iscrizione delle famiglie nomadi nei registri della popolazione, in conformità dei principi enunciati nell'articolo 2, 3° comma, della legge 24 dicembre 1954, n.228; l'iscrizione anagrafica è infatti il primo strumento per un inserimento nella vita della collettività, essendo evidenti le difficoltà che derivano dall'impossibilità di procurarsi le necessarie certificazioni.
Dovrà, inoltre, essere favorita l'erogazione ai nomadi di prestazioni sanitarie, che in atto incontra difficoltà proprio per la mancanza di un domicilio di soccorso.
Al fine, poi, di favorire l'esercizio, da parte delle suddette persone, di attività economiche lecite e che possano costituire uno stimolo ad un inserimento nella società, sembra opportuno che sia agevolato il rilascio di licenze riguardanti attività lavorative, con particolare riferimento a quelle di commercio ambulante.
Dovrà inoltre essere richiamata la particolare attenzione dei sindaci sulla esigenza di abolire gli eventuali divieti di sosta riguardanti i soli nomadi, in quanto tali divieti sono in palese contrasto con i principi di uguaglianza e di libera circolazione dei cittadini nel territorio della Repubblica, stabiliti dagli articoli 3 e 16 della Costituzione.
Si prega, infine, di invitare i Comuni, nei quali il fenomeno dei nomadi presenta maggiore consistenza, ad esaminare la possibilità di realizzare, in appositi terreni, campeggi attrezzati con i servizi essenziali, al fine di consentire che la sosta dei nomadi si svolga nelle migliori condizioni igieniche possibili, con evidenti effetti di promozione sociale e con indubbio vantaggio per l'intera collettività.
Tornerà gradito un cortese cenno di assicurazione e di intesa.

 

Individuazione dei comuni interessati alla predisposizione di infrastrutture necessarie alla realizzazione di aree atrezzate per ospitalità delle minoranze nomadi
decreto del 7 aprile 1989
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 29, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, i comuni possono contrarre mutui per il 1989, con la Cassa depositi e prestiti è disposta una riserva di almeno 50 miliardi di lire per mutui da destinare alla predisposizione delle infrastrutture necessarie per la creazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi e che con decreto del Ministro dell'Interno sono individuati i comuni interessati e le quote di riserva a valore sui rispettivi mutui;
Visto l'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 agosto 1987, n 359, convertito, con modificazioni alla legge 29 ottobre 1987, n. 440, il quale dispone che per i mutui contratti per investimenti dai comuni nel 1988 il Ministero dell'Interno è autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento calcolati entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante, maggiorato di 3 milioni, 15 milioni, 18 milioni, 20 milioni, 22 milioni, 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999;
Considerato che la parte del fondo per comuni non utilizzato nel 1988 può esserlo nel 1989, sulla base della normativa in vigore;
Vista la circolare del Ministro dell'Interno FL. 9/88 dell'aprile 1988, con la quale sono state date disposizioni alle prefetture di acquisire dai comuni interessati i dati riguardanti le minoranze nomadi ospitate, la consistenza numerica, le dimensioni degli accampamenti ed il fabbisogno finanziario per la predisposizione delle infrastrutture ai fini della realizzazione delle aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi.
Rilevato che le risposte degli enti hanno consentito di completare la ricognizione dei comuni interessati alla predisposizione delle accennate infrastrutture soltanto all'inizio dell'esercizio 1989 e che pertanto occorre apposito allestimento di infrastrutture;
Considerato che il presente decreto costituisce atto di ricognizione, in quanto non è dato a questo Ministero di valutare né la congruità dell'importo dei mutui né la possibilità per gli enti di contrarli;
Viste le comunicazioni pervenute dai comuni;

DECRETA

Articolo I
Con l'allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono individuati gli enti e gli importi dei mutui contratti o da contrarre per la predisposizione delle infrastrutture necessarie alla realizzazione di aree attrezzate per l'ospitalità delle minoranze nomadi, ferma restando la contribuzione erariale nei limiti indicati al citato articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 agosto 1987, n 359, convertito dalla legge 29 ottobre 1987, n 440.

Articolo 2
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Direzione generale dell'amministrazione civile
Servizio Enti Locali
Roma, 1 luglio 1989

Circolare MI.A.C.EL. n. 8 (89)
Protocollo n. 08903161-15100/10304
E' stato rilevato che sempre con maggiore frequenza i Sindaci ricorrono all'uso di ordinanze di necessità, ex articolo 153 r.d. 4 febbraio 1915 n 148.
Com'è noto tutte le ordinanze di necessità, non tipicizzate ma “extra ordinem”, cioè a contenuto non predeterminato, hanno la funzione di colmare le lacune dell'ordinamento giuridico nei settori della polizia locale, dell'edilizia e dell’igiene e presuppongono necessariamente la mancanza di una specifica norma legislativa o regolamento che espressamente disciplini l'intervento dell'amministrazione nelle singole fattispecie concrete, avente lo scopo di far fronte in via d'urgenza ad eventuali imprevedibili situazioni di pericolo che non possono essere fronteggiate in altro modo.
Il legittimo esercizio del potere di ordinanza "extra ordinem", da parte del Sindaco, nella sua veste di ufficiale del Governo, é condizionato dall'adozione di un provvedimento nel quale siano con chiarezza descritti i fatti e le circostanze che abbiano determinato una situazione di grave ed imminente pericolo per la pubblica incolumità, e venga, altresì, esternata un'adeguata motivazione sulla necessità d'intervento per farvi fronte e sulla durata del provvedimento stesso.
Si precisa, inoltre, che le predette ordinanze devono essere, ove necessario, pubblicate nelle forme più adeguate e comunicate ai destinatari nonché all'autorità competente per rendere noto il fatto e sollecitarla ad intervenire nel più breve tempo possibile.
Si ricorda come tali provvedimenti incidono nella sfera dei diritti privati e pertanto la loro eventuale illegalità compete, a favore del privato leso dal provvedimento, non solo il ripristino della situazione preesistente, ma anche il pieno risarcimento di tutti i danni sofferti.
Ed è ovvio che, verificandosi tale ipotesi, non potrebbero essere addossate al Comune le onerose conseguenze di un provvedimento illegittimo delle cui conseguenze dovrà rispondere in proprio il Sindaco.
Attesa la delicatezza della materia in questione, si reputa opportuno che si instauri un rapporto di collaborazione con i Sigg. Sindaci i quali vorranno comunicare alle SS.LL. le ordinanze d'urgenza, riconducibili al Sindaco quale ufficiale del Governo, per rendere possibile un tempestivo esame della loro legittimità ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti alle SS.LL. medesime nella materia di cui trattasi.
Con cadenza trimestrale verrà trasmesso a questo Ministero un riepilogo in cui saranno indicati i suddetti provvedimenti, quanto quelli eventualmente adottati nella propria competenza dalle SS.LL.
Confidando nella consueta preziosa collaborazione delle SS.LL., si gradisca un cortese cenno di intesa e di assicurazione.

 

Precisazioni sull'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani


Circolare n.8 del 29 maggio 1995
In relazione a recenti notizie, riportate con evidenza dagli organi di stampa, circa il comportamento seguito da un’amministrazione comunale nell’esaminare le richieste di iscrizione anagrafica avanzate da cittadini italiani, questo Ministero, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, ritiene necessario effettuare alcune puntualizzazioni sulla tematica in questione, affinché da parte dei sindaci venga adottata una linea di condotta uniforme su tutto il territorio nazionale evitando, così, discriminazioni a danno dei cittadini da comune a comune.
Innanzitutto va ricordato che il servizio anagrafico, unitamente ad altri, è un servizio di competenza dello Stato, gestito dai comuni per conto dello stesso ed il sindaco, nel gestire tale servizio in veste di ufficiale di anagrafe, agisce quale ufficiale di Governo cioè quale organo dello Stato e non quale capo dell’ amministrazione comunale (articolo 10 della Legge 8 giugno 1990, n. 142).
Ne consegue, pertanto, che necessariamente nella gestione di tale servizio il sindaco deve uniformarsi alla vigente legislazione nazionale che non può, peraltro, subire interferenze da parte di altre normative ed, in particolare, di quelle regionali, nonché alle direttive impartite nella materia dai competenti organi governativi.
Pertanto il sindaco quale ufficiale di anagrafe e di Governo, nell’esaminare le domande di iscrizione anagrafica presentate dai cittadini italiani, deve osservare scrupolosamente la legislazione vigente che è costituita dalla Legge 24 dicembre 1954, n.1228, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per quel che concerne la popolazione residente in Italia, e dalla Legge 27 ottobre 1988, n.470, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n.323, relativamente ai cittadini italiani residenti all’estero.
Orbene, dall’esame di detta normativa si evince che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata da alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di stabilimento dei cittadini sul territorio in palese violazione dell’articolo 16 della Carta Costituzionale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, appaiono pertanto contrari alla legge e lesivi dei diritti dei cittadini, quei comportamenti adottati da alcune amministrazioni comunali che, nell’esaminare le richieste di iscrizione anagrafica, chiedono una documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio comunale, ovvero la disponibiltà di un’abitazione, e magari, nel caso di persone coniugate, la contemporanea iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare, ovvero procedono all’ accertamento dell’eventuale esistenza di precedenti penali a carico del richiedente l’ iscrizione.
Tali comportamenti sembrano richiamare in vigore quei provvedimenti contro l’urbanesimo, risalenti alla Legge 6 luglio 1939, n.1092, che venne abrogata con successiva Legge 10 febbraio 1961, n.5.
Nel rammentare che il concetto di residenza, come affermato da costante giurisprudenza e da ultimo dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte con sentenza depositata il 24 giugno 1991, è fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell’intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali, occorre sottolineare che non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell’alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità, ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes.
Tale assunto, che da sempre costituisce uno dei criteri guida nella gestione delle anagrafi comunali, condiviso sia da questo Ministero che dall’Istituto Nazionale di Statistica, è conseguente al fine cui è ispirata la legislazione anagrafica e cioè la rilevazione delle situazioni di fatto.
In pratica la funzione dell’anagrafe è essenzialmente di rilevare la presenza stabile, comunque situata, di soggetti sul territorio comunale, né tale funzione può essere alterata dalla preoccupazione di tutelare altri interessi anch’essi degni di considerazione, quale ad esempio l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, per la cui tutela dovranno essere azionati idonei strumenti giuridici, diversi tuttavia da quello anagrafico.
A formare tale convincimento ben possono concorrere altri elementi di valutazione, quale l’esercizio di un qualsiasi tipo di attività lavorativa, l’acquisto o la locazione di un immobile da adibire ad abitazione, ma non può certo presumersi che in mancanza di tali elementi il soggetto non potrà dimorare abitualmente.
Un simile comportamento adottato dall’ufficiale di anagrafe è censurabile non solo avuto riguardo alla legislazione anagrafica, ma oltretutto, alla luce del disposto dell’articolo 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti adottati dalle pubbliche amministrazioni.
In effetti, in presenza di quello che costituisce un diritto-dovere del cittadino, richiedere ed avere la residenza anagrafica, non si può assolutamente ipotizzare l’esistenza di una discrezionalità dell’amministrazione comunale, ma soltanto il dovere di compiere un atto dovuto ancorato all’accertamento obiettivo di un presupposto di fatto, e cioè la presenza abituale del soggetto sul territorio comunale.
Con ciò non si vuol certo sostenere che vadano accolte indiscriminatamente le richieste di iscrizione anagrafica in base alla sola manifestazione di volontà dell’interessato, ma affermare la necessità di attenersi scrupolosamente alla vigente legislazione ed alle istruzioni impartite sia da questo Ministero che dall’Istituto Nazionale di Statistica, che ai sensi dell’articolo 12 dalla Legge 24 dicembre 1954, n.1228, esercitano la vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi.
Infatti, d’intesa con il suddetto Istituto, è stato predisposto il verbale di accertamento da usarsi dalla polizia municipale, su richiesta dell’ ufficiale di anagrafe, per gli accertamenti da effettuare in caso di cambio di residenza e di abitazione.
Dall’esame dell’esemplare di tale verbale riportato a pagina 120 del volume “Note ed Avvertenze” edito dall’Istat si trae un complesso di notizie che, nel loro insieme, sono mirate a determinare il convincimento dell’ ufficiale di anagrafe sull’ abitualità della dimora del soggetto.
Ovviamente l’accertamento non si esaurirà nella compilazione del predetto verbale e l’ufficiale di anagrafe potrà assumere aliunde ulteriori elementi utili allo scopo, ma non può assolutamente sostenersi che le risposte alle domande indicate nel verbale in questione devono essere necessariamente confortate da idonea documentazione a carico dell’interessato.
Nel ribadire l’importanza della problematica in questione, che investe un settore dell’attività amministrativa dei comuni particolarmente delicato anche per la stretta connessione con la materia elettorale, si pregano le SS. LL. di voler dare la massima diffusione al presente documento presso i comuni della provincia, richiamando la particolare attenzione dei sindaci sulle responsabilità sia di carattere penale che amministrativo che potrebbero loro derivare da una impropria gestione del servizio anagrafico.
Ciò anche al fine di prevenire il verificarsi di ulteriori episodi, che danneggiano l’immagine dei pubblici poteri.
Si prega, infine, di segnalare a questo Ministero se, nell’ambito della provincia, si siano verificate situazioni analoghe a quella segnalata, dando notizie degli interventi svolti.

 

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche
 
Legge n. 482 del 15 Dicembre 1999
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297, del 20 dicembre 1999

Articolo 1
La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano.
La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresí la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Articolo 2
In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

Articolo 3
La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge é adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Articolo 4
Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n.59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.
Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.
Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

Articolo 5
Il Ministro della Pubblica Istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e puó promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti é autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

Articolo 6
Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle Regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Articolo 7
Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.
La disposizione di cui al comma 1 si applica altresí ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali é riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.
Qualora uno o piú componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.
Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Articolo 8
Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale puó provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Articolo 9
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 é consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.
Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.
Nei procedimenti davanti al giudice di pace é consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

Articolo 10
Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Articolo 11
I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed é presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto puó provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento puó essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di Grazia e Giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento é esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.
Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Articolo 12
Nella convenzione tra il Ministero delle Comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
Le regioni interessate possono altresí stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa é di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Articolo 13
Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni piú favorevoli per le minoranze linguistiche.

Articolo 14
Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Articolo 15
Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 é subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

Articolo 16
Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Articolo 17
Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

Articolo 18
Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni piú favorevoli previste dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Articolo 19
La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo sta to di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Articolo 20
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione.
Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia  
 Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
pubblicato nel supplemento ordinario n. 239/L nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 245 del 20 ottobre 2001

PARTE I, ATTIVITA' EDILIZIA
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I, ATTIVITA' EDILIZIA

"...OMISSISS…”
Articolo 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 31)
"...OMISSISS…”
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
"...OMISSISS…”
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

NOTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO 380
SINTI E ROM ITALIANI, UN HABITAT POSSIBILE
a cura di Carlo Berini, Associazione Sucar Drom

Nelle regioni dell’Italia del Nord sono presenti alcune migliaia di famiglie di Rom e Sinti Italiani (Sinti Piemontesi, Lombardi, Veneti, Teich, Gackane, Emiliani e Marchigiani; Rom Harvati, Lovara e Abruzzesi), che superando le logiche assistenziali dei “campi nomadi”, hanno acquistato dei piccoli appezzamenti terreni agricoli, dove vivono con le proprie abitazioni: le roulotte.
Questa tendenza inizia negli anni ’80, ed esplode in un decennio. Migliaia di famiglie, con enormi sacrifici economici, acquistano terreni agricoli di circa 3000 mq.
In particolare questa tipologia abitativa è propria dei Sinti Italiani, il più numeroso tra tutti i gruppi presenti in Italia; è stimata una presenza di circa 30/40.000 persone.
Il vivere in roulotte è dettato da due principali motivazioni:
- l’attività lavorativa, che per i Sinti Italiani è sempre stata quella dello spettacolo viaggiante (circhi, giostre, attrazioni varie)
- la coesione familiare, data da una serie di comportamenti che implicano lo spostamento (es. in caso di bisogno di un componente della famiglia allargata che abita in altra località).
Inoltre, da alcuni anni si è costituita la Missione Evangelica Zigana che raduna migliaia di Sinti Italiani in convegni religiosi, nel periodo compreso tra la fine e l’inizio dell’anno scolastico. Centinaia di famiglie che si spostano con le proprie abitazioni da una città all’altra portando il messaggio evangelico.
Poche sono le famiglie, appartenenti a questi gruppi, che nelle regioni dell’Italia del Nord vivono in appartamento. Anche se è presente una tendenza alla sedentarizzazione, sempre accompagnata dalla possibilità di spostamento ed incontro: acquisto di una piccola casa con annesso piccolo appezzamento di terreno dove poter accogliere le roulotte dei figli e dei parenti prossimi.
Il piccolo terreno è in definitiva la risposta che questi gruppi etnici hanno dato alla logica del “campo nomadi”, sempre più vissuto come “ghetto” o “riserva indiana”. Nato all’inizio degli anni ’70, il “campo nomadi” ha fallito essenzialmente il suo obiettivo di offrire un habitat dignitoso per queste famiglie. Sovraffollati, nascosti ai margini delle città, in condizioni igienico sanitarie penose e con alti costi di gestione per le Amministrazioni Comunali hanno creato e creano più problemi che benefici. Questa situazione è così marcata che la Regione Emilia Romagna ha nei fatti modificato la propria Legge Regionale, a tutela di Rom e Sinti, non volendo più finanziare le realizzazioni di “campi nomadi” e supportando attivamente la politica dei piccoli terreni privati o di piccole aree attrezzate per famiglie allargate, formate da una decina di nuclei familiari, dando la possibilità di costruire.
Perché, dagli anni ’80, migliaia di famiglie Rom e Sinte acquistano un terreno agricolo?
Per quattro semplici ragioni:
1. il campo nomadi è “un ghetto”;
2. la legge permette ad una roulotte di poter sostare in un terreno agricolo;
3. è poco oneroso a livello finanziario, pochissime sono le famiglie che possono permettersi l’acquisto di una casa o di un terreno edificabile;
4. è più facile iniziare un percorso d’integrazione senza dover perdere le proprie specificità culturali.
Oggi questa tipologia abitativa rischia di entrare in crisi a causa della nuova legislazione in materia di edilizia. Il Testo Unico n.380, in materia di edilizia, decreta in maniera inequivocabile che una roulotte abbisogna di concessione edilizia (articolo 3/e/5).
Fino ad oggi la concessione edilizia era necessaria solo per quei manufatti che, ancorati in modo permanente al suolo, modificavano l’assetto del territorio.
In Italia il legislatore, dal 1942, si era preoccupato in modo esclusivo di quei manufatti fissati al terreno, cercando di arginare il fenomeno “selvaggio” dell’abusivismo edilizio.
Anche la Legge n.47 del 1985 non riconosceva alla roulotte la configurabilità di abuso edilizio.
E’ nel luglio 2000 che la roulotte è indicata come possibile abuso edilizio. La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con sentenza n.12128/2000 indica per la prima volta la roulotte ad uso abitativo come abuso edilizio.
La roulotte costituisce abuso edilizio nel caso abbia solo la parvenza di mobilità -in quanto il prefabbricato è invece stabilmente incardinato al suolo con accorgimenti tecnici per garantirne la stabilità- in modo tale che è da considerarsi una vera costruzione che modifica -sia pure lievemente, ma durevolmente- l'assetto del territorio.
Questa nuova interpretazione della Legge non è costante e comunque a sua volta interpretabile, ne è da esempio il Tribunale di Mantova che nel novembre del 2001 non sanziona una famiglia di Sinti Italiani che sul proprio terreno vive con delle roulotte e con una casa mobile, non ancorata al terreno.
Con la nuova Legge non vi saranno più dubbi o ambiguità: la roulotte è da considerarsi a tutti gli effetti un abuso edilizio e quindi abbisogna di concessione edilizia.
Questa situazione mette realmente in crisi migliaia di famiglie che attualmente vivono, con le roulotte, in terreni agricoli di proprietà. Ma non solo, in prospettiva il problema investirà le Amministrazioni Comunali che dovranno affrontare il problema abitativo di queste famiglie.
Quali risposte potranno dare le Amministrazioni Comunali:
1. ignorare la Legge – dovendo sgombrare la famiglia residente dal proprio terreno agricolo per l’abuso edilizio dato dalle roulotte, il Sindaco del Comune deve poter offrire un’alternativa abitativa e questo è estremamente difficile da attuare;
2. sanare l’abuso edilizio – una strada difficile da percorrere attualmente considerato che questi insediamenti si trovano lontano dalle zone edificabili, inoltre non è presente una normativa al riguardo;
3. scaricare il problema – mettere in atto comportamenti per costringere la famiglia a entrare nel “campo nomadi” più vicino.
Il rischio evidente è il ritorno al “campo nomadi”. Questa prospettiva metterà in crisi, ancora più dell’esistente, soprattutto i Comuni capoluogo di provincia che verranno loro malgrado investiti dal problema. Difficilmente una piccola Amministrazione Comunale può strutturare un “campo nomadi”, è quindi evidente che si andranno a sovraffollare ulteriormente quelli esistenti, appunto nei Comuni capoluogo di provincia.
In un momento storico dove lentamente si supera il concetto ghettizzante del “campo nomadi” e dove le famiglie vedono riconosciuta la propria cultura, soprattutto attraverso i processi di mediazione culturale, questa nuova Legge ci porterà indietro di trent’anni.
Naturalmente il legislatore ha pensato, a ragione, di arginare gli attacchi alle zone paesaggistiche, quali le nostre spiagge; non si è però accorto di mettere in crisi una piccola minoranza etnica, che negli ultimi vent’anni ha costruito il proprio futuro proprio sui terreni agricoli.
Pensare ad una revisione della Legge può diventare veramente difficile, considerando anche il travaglio che sta vivendo la stessa Legge, crediamo possibile lavorare sui regolamenti attuativi, insieme alle Regioni che hanno la delega su questa materia.
Gli obbiettivi che ci poniamo sono essenzialmente due:
1. sanare le situazioni esistenti,
2. creare le condizioni perché questa tipologia abitativa possa essere estesa, in modo tale da uscire dalle logiche assistenziali del “campo nomadi”.
Proponiamo la costituzione di un Tavolo Interistituzionale, coinvolgendo i Ministeri e le Regioni interessate, quale strumento per arrivare ad una soluzione uniforme del problema, su tutto il territorio nazionale.


 
Torna alla pagina iniziale sulla legislazione